Sommario
- La mediazione familiare
- Il mediatore familiare
- La domanda di mediazione e i costi di avvio/partecipazione
- Gli incontri, la durata del percorso e i costi
- La riservatezza
- Riconoscimento giuridico e codice deontologico
E’ una delle principali forme di Alternative Dispute Resolution (ADR). E’ un percorso volontario che le parti coinvolte in conflitto familiare possono intraprendere al fine di riorganizzazione le relazioni familiari in seguito alla crisi di coppia e/o del nucleo familiare, di qualsiasi genere o natura essa sia.
Lo scopo del percorso è quello di elaborare il conflitto, riattivare la comunicazione e facilitare il confronto per la soluzione delle liti riguardanti questioni relazionali (tra i membri della famiglia: genitori, anche non sposati, nonni, ecc.) od economiche (il significato affettivo/emotivo: della divisioni delle proprietà o dei beni comuni; assegno mantenimento; responsabilità genitoriale; affidamento prole; ecc..).
L’obiettivo finale è l’elaborazione di un accordo direttamente negoziato tra le parti (es. predisposizione di condizioni comunicative favorevole alla successiva separazione, divorzio, ovvero ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. ecc.) volto alla tutela di tutti i soggetti (genitori, prole, nonni ecc.) coinvolti nel conflitto.
Il percorso di mediazione può essere attivato in qualsiasi momento, anche qualora sia già in corso un procedimento giudiziario (ex art. 337 octies c.c.), oppure nella fase pre-giudiziale o all’esito della stessa.
Il percorso di mediazione può essere adottato anche nell’ambito dell’attività negoziale, oppure come aiuto alla famiglia in periodi critici del ciclo vitale (es. adolescenza dei figli, nuove nascite, ecc..).
E’ facoltà delle parti richiedere un follow–up, ovvero un controllo di routine, a breve medio-termine dalla fine del percorso di mediazione, allo scopo di verificare i progressi e la tenuta dell’accordo.
E’ un professionista qualificato[1], conformemente alla L. 4/2013, specificatamente formato alla mediazione familiare che affianca le parti, rimanendo terzo, imparziale e neutrale.
Il Mediatore familiare è tenuto al rispetto dell’obbligo del segreto professionale, ed esercita l’incarico con competenza, correttezza e integrità professionale nel pieno rispetto dei doveri deontologici della professione di Mediatore familiare.
Il Mediatore familiare non svolge attività di consulenza legale, né terapeutica o di sostegno psicologico, né di consulenza familiare.
Il Mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco durante tutto il percorso di mediazione, incoraggiando le parti a individuare le questioni da affrontare, aiutandole a far emergere i loro interessi e bisogni, in modo da rielaborare il conflitto, ed aprire la possibilità di giungere ad una negoziazione tra le parti, sviluppando le opzioni possibili, anche attraverso la tecnica del brainstorming, per raggiungere un accordo direttamente convenuto tra le parti in modo consapevole e volontario.
Al termine del percorso di mediazione, le parti sottoporranno ai rispettivi avvocati gli accordi condivisi, funzionali alla redazione di un successivo ricorso giudiziale.
Il Mediatore familiare non rilascia relazioni scritte relative al percorso di mediazione familiare svolto.
E’ facoltà delle parti, dopo il primo incontro, nominare un co-mediatore con competenze complementari (legali o psico-sociali) a quelle del Mediatore già nominato.
3) La domanda di mediazione e i costi di avvio/partecipazione
Si accede alla mediazione familiare su iniziativa di parte, anche congiunta, con la compilazione e sottoscrizione del modulo scaricabile dal sito dell’Organismo www.inmedio.it.
La domanda potrà essere inviata tramite e-mail ovvero recapitata direttamente presso la sede competente dell’Organismo.
Le spese di segreteria per accedere al percorso di mediazione su iniziativa di una parte sono pari a € 30,00 iva inclusa, oltre alle eventuali spese per l’invito alla partecipazione da inviarsi per iscritto all’altra parte. Il costo a titolo di spese di segreteria per la parte invitata che intende prendere parte al percorso di mediazione è di € 30,00 iva inclusa.
Il costo a titolo di spese di segreteria nel caso in cui il percorso di mediazione venga intrapreso congiuntamente dalle parti è di € 40,00 iva inclusa.
Il primo incontro informativo, ove il Mediatore familiare fornisce ogni informazione utile sul percorso, è gratuito.
Per ogni incontro successivo al primo sarà dovuta la somma di € 50,00 iva inclusa per ogni parte, da versarsi all’inizio di ciascun incontro.
4) Gli incontri e la durata del percorso.
Il percorso di mediazione familiare prevede un massimo di 10/12 incontri, della durata di un’ora circa ciascuno, a cadenza settimanale/quindicinale/mensile.
Gli incontri si svolgono presso la sede dell'Organismo InMedio competente.
E’ richiesta la partecipazione personale delle parti a ciascun incontro. Il Mediatore familiare può eventualmente concordare con le parti incontri individuali nel pieno rispetto del principio della riservatezza.
Dopo il primo incontro informativo, il percorso di mediazione familiare si sviluppa in tre fasi:
la prima fase: della durata massima di due/tre incontri, eventualmente alla presenza di entrambi gli avvocati delle parti, o dell’avvocato comune ad entrambe, raccoglie gli obbiettivi della mediazione, i dati e le richieste delle parti, verifica la mediabilità della coppia e definisce i temi della mediazione.
La fase centrale: diretta a comprendere gli interessi e i bisogni delle parti, ove il Mediatore aiuta le stesse parti a rielaborare il conflitto e successivamente a negoziare la sua soluzione, sviluppando opzioni alternative nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
La fase finale: diretta alla definizione degli accordi che le parti condivideranno con i rispettivi Avvocati per il perfezionamento del ricorso giudiziale congiunto, e/o convenzione di negoziazione assistita.
Tutti gli incontri sono riservati e si svolgono in locali adeguatamene predisposti.
Il Mediatore, la Segreteria, le parti e gli Avvocati che eventualmente intervengono nel percorso di mediazione familiare, non possono divulgare a terzi le informazioni apprese durante la mediazione senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel percorso di mediazione.
Il Mediatore può avvalersi di un supporto informatico e/o cartaceo per annotare le informazioni e i contenuti del percorso mediativo condotto.
6) Riconoscimento giuridico e codice deontologico
In Italia, la mediazione familiare trova esplicito riconoscimento giuridico a partire dalla Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. Con la successiva L. 154/2001 si è introdotto il Titolo IX –bis “misure contro le violenze nelle relazioni familiari”, ove è stato attribuito al Giudice il potere di disporre l’intervento di un centro di mediazione ex art. 342 ter c.c.. La successiva L.77/2003 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1996 ha introdotto la possibilità del ricorso alla mediazione e ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate, utili al benessere dei figli, ed a garanzia del diritto dei bambini alle relazioni con entrambi genitori. Il DLgs n.154/2013 ha introdotto l’art. 337 octies c.p.c. che dispone “qualora ne ravvisi l’opportunità il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 337 ter per consentire che i coniugi avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
La mediazione familiare non rientra nella disciplina del D.lgs. 28/2010 e ss mm., che regolamenta la mediazione civile e commerciale.
Il Mediatore iscritti nell’elenco dell’Organismo InMedio sono abilitati alla professione, che svolgono nel rispetto delle regole deontologiche dell’Associazione di appartenenza ai sensi della L. 14.01.2013 n. 4.
[1] spesso avvocato, psicologo/psicoterapeuta, pedagogista, educatore, assistente sociale.