News

Il tribunale di Avellino con una sentenza, a nostro modo di vedere non certo esente da critiche e non del tutto condivisibile, ha dichiarato improcedibile la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, revocando in conseguenza il decreto stesso, poichè la domanda e la data del primo incontro di mediazione sono state comunicate al procuratore costituito in giudizio e non alla parte personalmente.

La motivazione in sintesi si attesta sulla circostanza che l'art. 8 del D.lgs 28/10 al comma 1 non contemplerebbe la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito in giudizio (peraltro nel caso di specie rimasto sempre lo stesso).  

 

Il tribunale di Napoli Nord ribadisce alcuni concetti in tema di rappresentanza della parte in mediazione:

-   La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di "procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto  (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia...); cioè la cosiddetta procura speciale sostanziale

- Ne discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per 
rappresentarlo nel procedimento di mediazione. A maggior ragione, il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri;

Interessante sentenza del Tribunale di Palermo in tema di rappresentanza in mediazione.

La procura a rappresentare la parte in mediazione, secondo il Giudice Onorario palermitano dott.ssa Giardina, "deve seguire la forma dell’atto che il procuratore va a concludere; ne deriva dunque che, in ossequio a tale principio, la procura dovrà essere conferita con autentica notarile nel caso in cui il procuratore debba compiere per conto della parte atti che abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c."

Tribunale di Palermo, sentenza n. 4035 del 10.10.2022 - Est. Giardina

VEDI LA SENTENZA

Fonte notizia: Mondo ADR

Osservazioni InMedio

 

Con la legge di bilancio 2022 (29 dicembre 2022, n. 197) e' stata anticipata al 28/2/2023 l'entrata in vigore di alcune modifiche al codice di procedura civile e con esse anche l'entrata in vigore di alcune novita' in tema di mediazione.

Il Tribunale di Parma con sentenza 1139/2022 del 10/10/2022 Giudice dott.ssa Paola Belvedere, ha dichiarato improcedibile un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in materia bancaria) revocando il decreto ingiuntivo, poichè la procura sostanziale rilasciata dalla parte all'avvocato per stare in mediazione, e da questi autenticata, non era stata redatta nella forma di atto pubblico.

Segnaliamo una pronuncia di merito del Tribunale di Sondrio del 29/9/2022 est. Barbara Licitra che ha ritenuto sufficiente l'invito alla mediazione inviato presso il procuratore costituito nel processo, in quanto determina l'effettiva conoscibilità in capo alla parte

Sede legale e principale Via Zacchetti 31 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 593438- Fax 0522 0151576
email: info@inmedio.it
P. IVA 02455600359 -  Codice Destinatario USAL8PV

Sede di Modena Corso Canalgrande 79 - 41121 Modena
Tel. 059 8677834 - Fax 059 8671546
email: infomo@inmedio.it