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VIVERE IN CONDOMINIO - evento di presentazione del vademecum

Il 13 settembre alle ore 14.30 presso la prestigiosa Sale del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, sarà presentato il vademecum "vivere in condominio" realizzato da Notai, Amministratori e Associazioni dei consumatori.

L'avv. Giovanni Guidetti, in qualità di responsabile dell'Organismo di Mediazione InMedio, è stato invitato per una breve illustrazione sul ruolo della procedura di mediazione nell'ambito delle controversie condominiali.

 

La partecipazione è gratuita.

L'evento è stato accreditato ai fine della formazione continua forense dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati con 3 crediti

Per info e prenotare la partecipazione:

Consiglio Notarile di Reggio Emilia
consiglioreggioemilia@notariato.it – 0522.580028

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Avvocato Giovanni Guidetti

Mediatore e responsabile di InMedio

Corte d'Appello di Napoli n.1994 dell'8/5/2024

La procura sostanziale in mediazione non deve essere notarile

Segnalo questa recente  interessante sentenza della Corte di appello di Napoli in cui viene chiarito che il principio guida sulla forma della procura sostanziale in mediazione va individuato nella previsione codicistica dell’art. 1392 c.c. "che impone che la procura, a pena d'inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere".

Quindi non necessariamente notarile.

Giornata di formazione e aggiornamento per il team di mediatori di InMedio. 7/6/2024

Preziosa giornata di aggiornamento, confronto e formazione per i mediatori di InMedio tenutasi presso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sulle tecniche di mediazione e le novità normative a seguito della riforma Cartabia e del dm 150/2023.

Mediazione da rifare se attivata prima dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione ex art. 648 in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Partecipazione in mediazione, quando è possibile delegare un rappresentante?

I “giustificati motivi”

Molto frequentemente viene chiesto quali siano i giustificati motivi in presenza dei quali le parti possono delegare un rappresentante a partecipare agli incontri di mediazione ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010 comma 4.

Corte di appello di Napoli, sentenza 586 del 2 febbraio 2024 

In estrema sintesi, la sentenza in questione riguarda un ricorso in appello in cui viene anche contestata la censura sulla inammissibilità dell'atto di gravame e si esamina un'eccezione sollevata dalla difesa della parte appellata riguardante l'improcedibilità dell'appello derivante da presunti vizi nella procedura di mediazione con riferimento alla comunicazione della mediazione via PEC all'avvocato anzichè alla parte personalmente

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