Il tribunale di Avellino con una sentenza, a nostro modo di vedere non certo esente da critiche e non del tutto condivisibile, ha dichiarato improcedibile la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, revocando in conseguenza il decreto stesso, poichè la domanda e la data del primo incontro di mediazione sono state comunicate al procuratore costituito in giudizio e non alla parte personalmente.
La motivazione in sintesi si attesta sulla circostanza che l'art. 8 del D.lgs 28/10 al comma 1 non contemplerebbe la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito in giudizio (peraltro nel caso di specie rimasto sempre lo stesso).