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Il tribunale di Avellino con una sentenza, a nostro modo di vedere non certo esente da critiche e non del tutto condivisibile, ha dichiarato improcedibile la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, revocando in conseguenza il decreto stesso, poichè la domanda e la data del primo incontro di mediazione sono state comunicate al procuratore costituito in giudizio e non alla parte personalmente.

La motivazione in sintesi si attesta sulla circostanza che l'art. 8 del D.lgs 28/10 al comma 1 non contemplerebbe la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito in giudizio (peraltro nel caso di specie rimasto sempre lo stesso).  

 

A parere di chi scrive la motivazione è debole e francamente non condivisibile.

Come sappiamo lo stesso art.8 del D.lgs 28/10 prevede che "la domanda di mediazione e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione".

A nostro modesto avviso laddove la mediazione sia devoluta dal Giudice nell'ambito di un processo, dove come noto l'assistenza e la rappresentanza di un legale sono obbligatorie, si fatica credere come la notifica al procuratore costituito non sia idonea ad assicurare la ricezione anche la per la parte. In più va considerato che anche nell'ambito della mediazione "obbligatoria" (come in questo caso) l'assistenza di un legale è ineludibile.

In verità il magistrato conclude poi "ammettendo" che la questione trattata è particolare e che vi sono orientamenti giurisprudenziali differenti.

(vedi ad esempio Trib. Sondrio NDR)

Per questa ragione, seppur revocando il decreto ingiuntivo, Il Tribunale ha poi compensato le spese di lite...

Un colpo al cerchio e un colpo alla botte

Tribunale di Avellino, sentenza n. 178 del 1.2.2023 - Giudice Maila Casale

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Fonte notizia: InMedio

Osservazioni InMedio - Avv. Giovanni Guidetti

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