Il tribunale di Napoli Nord ribadisce alcuni concetti in tema di rappresentanza della parte in mediazione:
- La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di "procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia...); cioè la cosiddetta procura speciale sostanziale
- Ne discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per
rappresentarlo nel procedimento di mediazione. A maggior ragione, il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri;
Il tribunale introduce, tuttavia, un'ulteriore importante precisazione degna di attenzione:
l'avvocato dotato di procura speciale sostanziale idonea a rappresentare la parte non può delegare un altro legale in sua vece, in virtù del generale principio secondo il quale delegatus non potest delegare.
Tra l'altro, precisa il Tribunale di Napoli nord, I poteri dell'avv. delegato dall'altro legale, non possono essere desunti in maniera implicita nemmeno dalla facoltà, genericamente conferita all' avvocato con procura speciale sostanziale, di "nominare avvocati con gli stessi o più limitati poteri", perché priva di ogni riferimento al procedimento specifico di mediazione.
La conseguenza è che nel caso di specie il giudice ha dichiarato improcedibile il giudizio di opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tribunale di Napoli nord, sentenza n. n. 3689 del 21.10.2022 - Giudice B. Magliulo
Fonte notizia: Mondo ADR
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