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A fronte dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia che ha, di fatto, rivoluzionato il processo civile, ci stiamo chiedendo come i Giudici si comporteranno per quanto concerne l’invio delle parti in mediazione in adempimento della condizione di procedibilità per le materia previste dall’art. 5 del D.l 28-2010 anch’esso recentemente riformato.

Applicando, pedissequamente, il nuovo art. 171 c.p.c. (cosi come novellato dal D.lgs149/2022) una volta costituitosi in giudizio la parte convenuta, il Giudice Istruttore  ha 15 giorni per effettuare le verifiche preliminari (tra cui le condizioni di procedibilità per quel che ci interessa in questo articolo) per poi, eventualmente, differire la prima udienza.

Da tale momento, le parti dovranno scrivere ben n. 3 memorie, prima di comparire davanti al Giudice per l’udienza di comparazione ex art 183 cpc nella quale, a parte gestire le questioni preliminari, predispone il calendario del processo.

Risulta di tutta evidenza che demandare le parti in mediazione in occasione dell’udienza di comparizione risulterebbe particolarmente “sconveniente” sia in termini di tempi che di costi visto che i legali avrebbero già dovuto scrivere diverse memorie facendo, difatti, lievitare le spese legali e definendo in maniera sempre piu netto le posizioni delle parti a scapito dei reali interessi sottesi.

Non da ultimo anche l’approccio delle parti al tavolo della mediazione, a quello stadio (ormai avanzato), potrebbe pregiudicarne la disponibilità a intavolare un tavolo di trattative poiché non si potrebbe più ritenere un attività preliminare al giudizio ma in piena attuazione dello stesso.

La nostra tesi trova conforto in  unaiInteressante pronuncia del Tribunale di Modena in merito alla disamina del nuovo art. 171 bis c.p.c. il quale dispone, tra l’altro,:”….il G.I. indica alla parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda” (nel caso di specie si tratta di negoziazione assistita ma riteniamo che, per analogia, si possa estendere anche all’instaurazione del procedimento di mediazione).

Rimarca il Giudice di prime cure “….la facoltà di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità già in questa fase processuale (i.e. ordinanza fissazione prima udienza) trova supporto nel disposto affidato all’art. 3 d.l. 132 cit., laddove ammette il Giudice ad esperire l’officioso rilievo “NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA”; con ciò, implicitamente, consentendo il rilievo anche in momento antecedente allo stesso.

Sarà interessante verificare come la Giurisprudenza e forse anche la Dottrina si schiereranno sull’argomento considerato che affrontare il procedimento di mediazione dopo aver scritto già tre memorie NON faciliterà il componimento bonario in mediazione anche nell’ottica di limitare i costi di causa.

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