Il Tribunale di Parma con sentenza 1139/2022 del 10/10/2022 Giudice dott.ssa Paola Belvedere, ha dichiarato improcedibile un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in materia bancaria) revocando il decreto ingiuntivo, poichè la procura sostanziale rilasciata dalla parte all'avvocato per stare in mediazione, e da questi autenticata, non era stata redatta nella forma di atto pubblico.
Il Giudice è stato particolarmente scrupoloso va detto.
L'improcedibilità è stata dichiarata d'ufficio ex art. 101 cpc dopo che il magistrato stesso aveva ordinato la produzione in giudizio di tutti i verbali di medazione.
Era stata già anche espletata CTU contabile (NDR)
Queste in sintesi le osservazioni del Giudice:
1) la parte può anche farsi rappresentare in mediazione dal legale stesso (parliamo di rappresentanza non di difesa)
2) la procura conferita al legale deve però essere sostanziale e speciale (riferita a quella specifica procedura e con i poteri necessari) ma soprattutto notarile.
3) la forma della procura deve essere per atto pubblico. Si richiama al riguardo l'art. 1392 c.c. in virtù del quale la procura non ha effetto se non è conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Poichè nel caso di specie la procura era stata rilasciata all'avvocato come scrittura privata autenticata dallo stesso legale, peraltro in assenza quindi del potere di autentica, è stato ritenuto che l'atto non avesse i requisiti dell'atto pubblico.
Quindi la parte non poteva dirsi presente.
Stante l'ingiustificata assenza della parte, il giudizio è stato dichiarato, come detto, improcedibile.
La domanda che ci si pone, al netto della verità sui poteri di autentica degli avvocati, è la seguente:
siamo certi che possa essere richiamato l'art. 1392 c.c., nel senso indicato dal giudice?
Si nutrono forti perplessità, infatti, sul fatto che un verbale di primo incontro negativo rivesta natura di atto pubblico.
D'altra parte è il Giudice stesso che deduce la natura di atto pubblico della procura sostanziale richiamando l'atto specifico dell'accordo di mediazione (sulla cui natura di atto pubblico si nutrono parimenti notevoli perplessità).
In caso di primo incontro negativo, tuttavia, non vi è accordo, ma semplice verbale negativo nel quale il mediatore da atto della volontà delle parti di voler iniziare o non iniziare la mediazione.
Dunque? perchè dedurre la necessità della procura sotto forma di atto pubblico se le parti NON vogliono concludere un accordo? (rectius, non vogliono neppure provare)
Fonte notizia: Mondo ADR
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