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Segnaliamo un'interessante ordinanza del Tribunale di Grossetto del 15/6/2022 che si pone nel solco delle decisioni toscane (vedi Firenze in particolare) sull'effettività del primo incontro di mediazione con l'aggiunta di alcuni inviti e prescrizioni rivolte al mediatore

Si trattava di un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.

Il magistrato nel rimettere le parti in mediazione ha così deciso:

"IL GIUDICE
Letto ed applicato l’articolo 5, comma II d.Lvo 28/2010;
viste le modifiche introdotte con il D.L 21.6.2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013;

dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

dispone che ai sensi degli articoli 5 comma 5 bis e 8 D.Lvo 28/2010 e succ. mod. agli incontri avanti al mediatore compaiano le parti personalmente (o un loro delegato) con l’assistenza dei relativi avvocati, con l’avvertimento che la mancata partecipazione personale delle parti al primo incontro (o di loro delegati), senza giustificato motivo, può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione, nel corso del giudizio, della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 8 comma 4 bis d.Lvo 28/2010, oltre che argomento di prova ex articolo 116 comma 2^ c.p.c;

invita in ogni caso il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza delle parti, ad esempio disponendo, se necessario, un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha preso parte personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore) per il caso di assoluto impedimento a comparire;

invita altresì il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita al fine di consentire al giudice una adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere,


prescrive che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con un accordo, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta;
fissa nuova udienza in data xxxxxx ore 08.50 per la verifica dell’esito della mediazione o, in denegata ipotesi, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando al creditore opposto termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia);
invita le parti a produrre copia dei verbali degli incontri e a comunicare l’esito della mediazione almeno dieci giorni prima dell’udienza di rinvio;
dispone che al mediatore delegato sia trasmessa copia del presente provvedimento a cura della parte attivante il procedimento."

 

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