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Mediazione civileApplichiamo i minimi di tariffa previsti dalla normativa ministeriale: Scopri i costi di mediazione
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Fondato nel 2010 da un gruppo di avvocati e commercialisti, InMedio è cresciuto sempre più nel tempo, affermandosi per l'elevata competenza dei suoi mediatori e per un approccio alle procedure di mediazione attento, meticoloso e concreto.
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InMedio è tra i primi organismi
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Avviare una procedura di mediazione per la risoluzione di un conflitto è molto semplice: puoi farlo online oppure compilando il modulo dedicato.
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I vantaggi di
una mediazione
InMedio ha l’obiettivo di trovare la migliore soluzione a liti e controversie tramite una mediazione equa e serena. InMedio applica nei minimi le tariffe ministeriali previste, per rendere la mediazione una procedura di conciliazione accessibile anche per controversie di contenuta entità economica.
Rapidità
Le procedure di mediazione consentono una risoluzione più rapida delle controversie rispetto alle azioni giudiziali tradizionali.
Efficacia
La mediazione ha un alto tasso di successo, in particolare quando le parti scelgono di partecipare attivamente: spesso sono sufficienti pochi incontri per raggiungere un accordo!
Economicità
La mediazione rappresenta una soluzione meno costosa rispetto al giudizio ordinario o all'arbitrato: i costi sono predeterminati, rendendo la mediazione più accessibile.
Riservatezza
La procedura di mediazione è strettamente confidenziale. Mediatori, parti e altri intervenuti sono vincolati alla non divulgazione delle informazioni trattate.
Scopri quanto può
costare la tua mediazione
Con InMedio è tutto chiaro e trasparente. In pochi semplici click scoprirai quanto costa la procedura di mediazione per risolvere le tue controversie.
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FAQ - Rispondiamo alle tue domande
Non sai se e quanto InMedio può esserti utile?
Vuoi sapere come avviare una procedura o quali sono i vantaggi di un’istanza di mediazione?
Nelle nostre FAQ trovi tutte le risposte alle tue domande!
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- Prima della mediazione
- Presentare o partecipare ad una mediazione
- I costi della mediazione
- Credito d’imposta
Chi sceglie l'organismo di mediazione?
L’organismo è scelto dalla parte istante; cioè, da chi decide di iniziare la mediazione.
Nella scelta dell’organismo devono essere rispettati i criteri sulla competenza territoriale (luogo del giudice territorialmente competente per la controversia).
Nella scelta dell’organismo devono essere rispettati i criteri sulla competenza territoriale (luogo del giudice territorialmente competente per la controversia).
È possibile la mediazione senza avvocato?
Sì, ma solo nella cosiddetta mediazione volontaria, vale a dire quando la mediazione non rientra nelle materie previste dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 come di seguito indicate o è demandata dal giudice: “Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
In tutti questi casi l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.
In tutti questi casi l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.
Quanto dura una mediazione?
Massimo 6 mesi, infatti così prevede l’art. 6 d.lgs. 28/2010:
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti;
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale;
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti;
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale;
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.
Come presentare istanza di mediazione?
Si ricorda che è sempre preventivamente necessario avere assolto al pagamento delle indennità di mediazione, allegando la ricevuta.
Puoi utilizzare il calcolatore cliccando qui.
Il pagamento può essere fatto con bonifico oppure online con carta di credito.
Qui trovi le coordinate bancarie e la modalità online con carta di credito.
Iniziare una mediazione è, quindi, molto semplice.
Esistono due modalità alternative.
Puoi utilizzare il calcolatore cliccando qui.
Il pagamento può essere fatto con bonifico oppure online con carta di credito.
Qui trovi le coordinate bancarie e la modalità online con carta di credito.
Iniziare una mediazione è, quindi, molto semplice.
Esistono due modalità alternative.
- Modalità Online (la nostra preferita anche perché la più ecologica):
- Si accede all’area riservata dal nostro portale online previa semplice registrazione da qui: AVVIA;
- Si compilano le varie pagine seguendo le istruzioni a video;
- Si allegano i documenti minimi necessari;
- Si clicca il pulsante invia.
La segreteria, previa verifica della correttezza della domanda, procederà a inserire la procedura nel registro informatico delle mediazioni, dando impulso a tutti gli adempimenti successivi:- Nomina del mediatore;
- Fissazione della data del primo incontro;
- Comunicazioni alle parti.
InMedio è molto fiero del sistema online anche perché consente a ciascun avvocato che utilizza questa metodologia di accedere in ogni momento ai propri fascicoli, documenti, calendario degli incontri di mediazione e tanto altro.
Inoltre, mediante la compilazione della domanda online è possibile salvare l’istanza per completarla anche in un momento successivo. - Modalità tramite Modulo PDF:
Potete accedere alla modalità tramite modulo PDF da qui: Avvia una procedura.
Cosa vi serve:- modello in PDF che potete scaricare selezionando la sede e cliccando AVVIA;
- copia della ricevuta del bonifico o del pagamento online con carta di credito di avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di primo incontro;
- copia della carta d'identità della parte (cliente).
Potete ovviamente allegare altri documenti ritenuti utili.
NB: per formato NATIVO si intende il PDF compilato con il computer e salvato direttamente sul proprio pc (senza averlo stampato e scannerizzato) come si fa nel PCT.
Se desiderate potete anche apporre sul file PDF la firma digitale PADES (NON cades p7m).
Se poi volete allegare anche il modello stampato, firmato a penna e scannerizzato tanto meglio, ma per l'attivazione corretta della mediazione é necessario il PDF nativo.
Come partecipare a una mediazione?
Per partecipare ad una mediazione per la quale siete stati invitati (convocazione) è necessario:
La modalità sopra descritta è quella predefinita e consente la miglior gestione della procedura garantendo la regolarità della partecipazione.
Comprendiamo tuttavia che talvolta sia necessario utilizzare un modello di adesione cartaceo.
In questo caso potrete utilizzare in via eccezionale il modello scaricabile qui: modello cartaceo.
- Corrispondere le spese di partecipazione nella misura indicata nella comunicazione ricevuta.
Il pagamento può essere fatto con bonifico oppure online con carta di credito.
Qui trovi le coordinate bancarie e la modalità online con carta di credito; - compilare il modulo di partecipazione disponibile online cliccando qui.
La modalità sopra descritta è quella predefinita e consente la miglior gestione della procedura garantendo la regolarità della partecipazione.
Comprendiamo tuttavia che talvolta sia necessario utilizzare un modello di adesione cartaceo.
In questo caso potrete utilizzare in via eccezionale il modello scaricabile qui: modello cartaceo.
È possibile partecipare a una mediazione da remoto?
Certo. È una modalità che è sempre consentita e non richiede il consenso delle altre parti.
È infatti previsto dall’art. 8 bis del d.lgd. 28/2010 comma 2:
“Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”.
È infatti previsto dall’art. 8 bis del d.lgd. 28/2010 comma 2:
“Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”.
Cosa succede se non si accetta la mediazione?
Sono previste alcune “sanzioni” declinate nel modo seguente:
- Non partecipare ad una mediazione ha delle conseguenze di natura processuale nell’eventuale successivo giudizio in quanto il Giudice da tale comportamento può desumerne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 comma seconda del Codice di procedura civile;
- Quando poi la mediazione costituisce condizione di procedibilità, cioè come si dice è obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- Nei casi di cui al punto b), con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- Quando provvede ai sensi del punto b), il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
Quanto costa una mediazione?
Il costo della mediazione è proporzionale al valore della controversia ed è differente in base alla sua natura: obbligatoria 20% in meno rispetto alla volontaria (vedi qui per la distinzione).
Il costo è calcolato in base a tariffe suddivise, appunto, per scaglioni di valore.
Le tariffe sono due:
Se al primo incontro non si raggiunge l’accordo o la parte invitata non si presenta, non vi sono costi ulteriori rispetto a quanto già pagato per attivare la mediazione o partecipare.
Ricapitolando per calcolare il costo della mediazione bisogna tener conto:
Con il nostro calcolatore (vedi qui) puoi fare delle simulazioni e calcolare il preventivo.
Il costo è calcolato in base a tariffe suddivise, appunto, per scaglioni di valore.
Le tariffe sono due:
- La prima si occupa delle indennità (spese di avvio + spese di mediazione) per attivare la mediazione o partecipare. Questa tariffa è ministeriale ed è inderogabile. Il costo per attivare una mediazione o partecipare varia da un minimo di euro 97,60 iva inclusa ad un massimo di euro 273,28 iva inclusa se la mediazione è obbligatoria, e da 122 euro iva inclusa a 341,60 iva inclusa se è volontaria (vedi la tariffa qui).
- La seconda tariffa si riferisce alle spese di mediazione “residue” quando la procedura ha esito positivo al primo incontro, oppure si sviluppa con altri incontri successivi al primo (in questo caso sia per l’esito positivo che negativo). Questa tariffa può essere differente da organismo a organismo. Quelli pubblici devono adottare la tariffa ministeriale. Quelli privati possono far approvare dal ministero una tariffa ad hoc.
InMedio applica la tariffa ministeriale (vedi la tariffa qui).
Se al primo incontro non si raggiunge l’accordo o la parte invitata non si presenta, non vi sono costi ulteriori rispetto a quanto già pagato per attivare la mediazione o partecipare.
Ricapitolando per calcolare il costo della mediazione bisogna tener conto:
- Del valore della controversia;
- Se è volontaria o obbligatoria;
- Degli scenari che si verificano al primo incontro.
Con il nostro calcolatore (vedi qui) puoi fare delle simulazioni e calcolare il preventivo.
Chi paga i costi di mediazione?
Tutte le parti, intese come unico centro di interesse, che partecipano alla mediazione.
Quindi sia la parte che inizia la mediazione, sia quella che viene invitata e decide di partecipare.
I costi sono identici per tutte le parti.
Quindi sia la parte che inizia la mediazione, sia quella che viene invitata e decide di partecipare.
I costi sono identici per tutte le parti.
La mediazione può essere gratuita?
Parlare di mediazione gratuita non è forse del tutto appropriato. Diciamo che in taluni, se ne ricorrono i presupposti, le parti possono certamente essere esentate dal pagamento.
È prevista, infatti, la possibilità per le persone non abbienti di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato.
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
È prevista, infatti, la possibilità per le persone non abbienti di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato.
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
A quanto ammonta la detrazione fiscale per mediazione?
Parlare di detrazione fiscale non è del tutto corretto. Ciò che è previsto per la mediazione sono il credito d'imposta e le esenzioni fiscali.
Non è questa la sede appropriata, ma in generale ricordiamo che i crediti d'imposta riducono direttamente l'importo dell'imposta dovuta, mentre le detrazioni fiscali riducono il reddito imponibile.
Vediamo nel dettaglio:
1) Esenzione da imposta di registro fino a € 100.000,00 del verbale contenente l’accordo di conciliazione, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
2) Esenzione da spese, imposta di bollo e tasse. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. L’esenzione si applica per tutti i documenti formati nel procedimento e a tutti i tipi di procedura di mediazione.
3) Crediti di imposta per la parte: La parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:
Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure.
Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.
Non è questa la sede appropriata, ma in generale ricordiamo che i crediti d'imposta riducono direttamente l'importo dell'imposta dovuta, mentre le detrazioni fiscali riducono il reddito imponibile.
Vediamo nel dettaglio:
1) Esenzione da imposta di registro fino a € 100.000,00 del verbale contenente l’accordo di conciliazione, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
2) Esenzione da spese, imposta di bollo e tasse. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. L’esenzione si applica per tutti i documenti formati nel procedimento e a tutti i tipi di procedura di mediazione.
3) Crediti di imposta per la parte: La parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:
- Fino a € 600,00 sui costi pagati all’Organismo in caso di accordo conciliativo (esito positivo);
- Fino a € 300 se la procedura si conclude con un mancato accordo (esito negativo).
Tale credito si riconosce a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi sia a quelle obbligatorie, che alle delegate, che alle volontarie.
Se dunque ad esempio, la parte ha pagato euro 273,28 per iniziare la mediazione o partecipare, e malauguratamente al primo incontro non è stato raggiunto l’accordo, essa quest’ultima ha la possibilità di recuperare tutta la somma pagata.
In questo caso la mediazione diventa sostanzialmente gratuita; - Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (esito positivo), nei limiti previsti dai parametri professionali;
- Fino a € 300 sul compenso versato al proprio legale se la procedura si conclude con un mancato accordo (esito negativo).
Tale credito si riconosce alle procedure di mediazione obbligatorie e alle delegate; - Fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro.
Tale credito si applica alla mediazione delegata.
Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure.
Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.
Come si fa ad ottenere il credito di imposta?
Modalità per richiedere il riconoscimento dei benefici fiscali (artt. 4, 5 e 6 DM 1.8.2023).
Per potersi vedere riconosciuto il credito d'imposta, la parte presenta una domanda che deve contenere una serie di dati che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’OdM, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici.
La domanda va presentata tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due e CNS: https://lsg.giustizia.it/.
La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).
Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.
Dopo la verifica sull’istanza presentata, il Ministero riconosce l’importo spettante e entro il 30 aprile dell’anno in cui è depositata l’istanza, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta riconosciuto.
A quel punto il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.
Per potersi vedere riconosciuto il credito d'imposta, la parte presenta una domanda che deve contenere una serie di dati che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’OdM, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici.
La domanda va presentata tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due e CNS: https://lsg.giustizia.it/.
La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).
Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.
Dopo la verifica sull’istanza presentata, il Ministero riconosce l’importo spettante e entro il 30 aprile dell’anno in cui è depositata l’istanza, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta riconosciuto.
A quel punto il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.
Come funziona il gratuito patrocinio in mediazione?
È prevista la possibilità per le persone non abbienti di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato.
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
Prima della mediazione
Chi sceglie l'organismo di mediazione?
L’organismo è scelto dalla parte istante; cioè, da chi decide di iniziare la mediazione.
Nella scelta dell’organismo devono essere rispettati i criteri sulla competenza territoriale (luogo del giudice territorialmente competente per la controversia).
Nella scelta dell’organismo devono essere rispettati i criteri sulla competenza territoriale (luogo del giudice territorialmente competente per la controversia).
È possibile la mediazione senza avvocato?
Sì, ma solo nella cosiddetta mediazione volontaria, vale a dire quando la mediazione non rientra nelle materie previste dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 come di seguito indicate o è demandata dal giudice: “Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
In tutti questi casi l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.
In tutti questi casi l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.
Quanto dura una mediazione?
Massimo 6 mesi, infatti così prevede l’art. 6 d.lgs. 28/2010:
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti;
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale;
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti;
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale;
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.
Presentare o partecipare ad una mediazione
Come presentare istanza di mediazione?
Si ricorda che è sempre preventivamente necessario avere assolto al pagamento delle indennità di mediazione, allegando la ricevuta.
Puoi utilizzare il calcolatore cliccando qui.
Il pagamento può essere fatto con bonifico oppure online con carta di credito.
Qui trovi le coordinate bancarie e la modalità online con carta di credito.
Iniziare una mediazione è, quindi, molto semplice.
Esistono due modalità alternative.
Puoi utilizzare il calcolatore cliccando qui.
Il pagamento può essere fatto con bonifico oppure online con carta di credito.
Qui trovi le coordinate bancarie e la modalità online con carta di credito.
Iniziare una mediazione è, quindi, molto semplice.
Esistono due modalità alternative.
- Modalità Online (la nostra preferita anche perché la più ecologica):
- Si accede all’area riservata dal nostro portale online previa semplice registrazione da qui: AVVIA;
- Si compilano le varie pagine seguendo le istruzioni a video;
- Si allegano i documenti minimi necessari;
- Si clicca il pulsante invia.
La segreteria, previa verifica della correttezza della domanda, procederà a inserire la procedura nel registro informatico delle mediazioni, dando impulso a tutti gli adempimenti successivi:- Nomina del mediatore;
- Fissazione della data del primo incontro;
- Comunicazioni alle parti.
InMedio è molto fiero del sistema online anche perché consente a ciascun avvocato che utilizza questa metodologia di accedere in ogni momento ai propri fascicoli, documenti, calendario degli incontri di mediazione e tanto altro.
Inoltre, mediante la compilazione della domanda online è possibile salvare l’istanza per completarla anche in un momento successivo. - Modalità tramite Modulo PDF:
Potete accedere alla modalità tramite modulo PDF da qui: Avvia una procedura.
Cosa vi serve:- modello in PDF che potete scaricare selezionando la sede e cliccando AVVIA;
- copia della ricevuta del bonifico o del pagamento online con carta di credito di avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di primo incontro;
- copia della carta d'identità della parte (cliente).
Potete ovviamente allegare altri documenti ritenuti utili.
NB: per formato NATIVO si intende il PDF compilato con il computer e salvato direttamente sul proprio pc (senza averlo stampato e scannerizzato) come si fa nel PCT.
Se desiderate potete anche apporre sul file PDF la firma digitale PADES (NON cades p7m).
Se poi volete allegare anche il modello stampato, firmato a penna e scannerizzato tanto meglio, ma per l'attivazione corretta della mediazione é necessario il PDF nativo.
Come partecipare a una mediazione?
Per partecipare ad una mediazione per la quale siete stati invitati (convocazione) è necessario:
La modalità sopra descritta è quella predefinita e consente la miglior gestione della procedura garantendo la regolarità della partecipazione.
Comprendiamo tuttavia che talvolta sia necessario utilizzare un modello di adesione cartaceo.
In questo caso potrete utilizzare in via eccezionale il modello scaricabile qui: modello cartaceo.
- Corrispondere le spese di partecipazione nella misura indicata nella comunicazione ricevuta.
Il pagamento può essere fatto con bonifico oppure online con carta di credito.
Qui trovi le coordinate bancarie e la modalità online con carta di credito; - compilare il modulo di partecipazione disponibile online cliccando qui.
La modalità sopra descritta è quella predefinita e consente la miglior gestione della procedura garantendo la regolarità della partecipazione.
Comprendiamo tuttavia che talvolta sia necessario utilizzare un modello di adesione cartaceo.
In questo caso potrete utilizzare in via eccezionale il modello scaricabile qui: modello cartaceo.
È possibile partecipare a una mediazione da remoto?
Certo. È una modalità che è sempre consentita e non richiede il consenso delle altre parti.
È infatti previsto dall’art. 8 bis del d.lgd. 28/2010 comma 2:
“Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”.
È infatti previsto dall’art. 8 bis del d.lgd. 28/2010 comma 2:
“Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”.
Cosa succede se non si accetta la mediazione?
Sono previste alcune “sanzioni” declinate nel modo seguente:
- Non partecipare ad una mediazione ha delle conseguenze di natura processuale nell’eventuale successivo giudizio in quanto il Giudice da tale comportamento può desumerne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 comma seconda del Codice di procedura civile;
- Quando poi la mediazione costituisce condizione di procedibilità, cioè come si dice è obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- Nei casi di cui al punto b), con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- Quando provvede ai sensi del punto b), il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
I costi della mediazione
Quanto costa una mediazione?
Il costo della mediazione è proporzionale al valore della controversia ed è differente in base alla sua natura: obbligatoria 20% in meno rispetto alla volontaria (vedi qui per la distinzione).
Il costo è calcolato in base a tariffe suddivise, appunto, per scaglioni di valore.
Le tariffe sono due:
Se al primo incontro non si raggiunge l’accordo o la parte invitata non si presenta, non vi sono costi ulteriori rispetto a quanto già pagato per attivare la mediazione o partecipare.
Ricapitolando per calcolare il costo della mediazione bisogna tener conto:
Con il nostro calcolatore (vedi qui) puoi fare delle simulazioni e calcolare il preventivo.
Il costo è calcolato in base a tariffe suddivise, appunto, per scaglioni di valore.
Le tariffe sono due:
- La prima si occupa delle indennità (spese di avvio + spese di mediazione) per attivare la mediazione o partecipare. Questa tariffa è ministeriale ed è inderogabile. Il costo per attivare una mediazione o partecipare varia da un minimo di euro 97,60 iva inclusa ad un massimo di euro 273,28 iva inclusa se la mediazione è obbligatoria, e da 122 euro iva inclusa a 341,60 iva inclusa se è volontaria (vedi la tariffa qui).
- La seconda tariffa si riferisce alle spese di mediazione “residue” quando la procedura ha esito positivo al primo incontro, oppure si sviluppa con altri incontri successivi al primo (in questo caso sia per l’esito positivo che negativo). Questa tariffa può essere differente da organismo a organismo. Quelli pubblici devono adottare la tariffa ministeriale. Quelli privati possono far approvare dal ministero una tariffa ad hoc.
InMedio applica la tariffa ministeriale (vedi la tariffa qui).
Se al primo incontro non si raggiunge l’accordo o la parte invitata non si presenta, non vi sono costi ulteriori rispetto a quanto già pagato per attivare la mediazione o partecipare.
Ricapitolando per calcolare il costo della mediazione bisogna tener conto:
- Del valore della controversia;
- Se è volontaria o obbligatoria;
- Degli scenari che si verificano al primo incontro.
Con il nostro calcolatore (vedi qui) puoi fare delle simulazioni e calcolare il preventivo.
Chi paga i costi di mediazione?
Tutte le parti, intese come unico centro di interesse, che partecipano alla mediazione.
Quindi sia la parte che inizia la mediazione, sia quella che viene invitata e decide di partecipare.
I costi sono identici per tutte le parti.
Quindi sia la parte che inizia la mediazione, sia quella che viene invitata e decide di partecipare.
I costi sono identici per tutte le parti.
La mediazione può essere gratuita?
Parlare di mediazione gratuita non è forse del tutto appropriato. Diciamo che in taluni, se ne ricorrono i presupposti, le parti possono certamente essere esentate dal pagamento.
È prevista, infatti, la possibilità per le persone non abbienti di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato.
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
È prevista, infatti, la possibilità per le persone non abbienti di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato.
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
Credito d’imposta
A quanto ammonta la detrazione fiscale per mediazione?
Parlare di detrazione fiscale non è del tutto corretto. Ciò che è previsto per la mediazione sono il credito d'imposta e le esenzioni fiscali.
Non è questa la sede appropriata, ma in generale ricordiamo che i crediti d'imposta riducono direttamente l'importo dell'imposta dovuta, mentre le detrazioni fiscali riducono il reddito imponibile.
Vediamo nel dettaglio:
1) Esenzione da imposta di registro fino a € 100.000,00 del verbale contenente l’accordo di conciliazione, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
2) Esenzione da spese, imposta di bollo e tasse. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. L’esenzione si applica per tutti i documenti formati nel procedimento e a tutti i tipi di procedura di mediazione.
3) Crediti di imposta per la parte: La parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:
Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure.
Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.
Non è questa la sede appropriata, ma in generale ricordiamo che i crediti d'imposta riducono direttamente l'importo dell'imposta dovuta, mentre le detrazioni fiscali riducono il reddito imponibile.
Vediamo nel dettaglio:
1) Esenzione da imposta di registro fino a € 100.000,00 del verbale contenente l’accordo di conciliazione, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
2) Esenzione da spese, imposta di bollo e tasse. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. L’esenzione si applica per tutti i documenti formati nel procedimento e a tutti i tipi di procedura di mediazione.
3) Crediti di imposta per la parte: La parte (persona fisica o impresa) ha diritto a vedersi riconosciuto un credito di imposta in caso svolga la procedura di mediazione nelle seguenti misure:
- Fino a € 600,00 sui costi pagati all’Organismo in caso di accordo conciliativo (esito positivo);
- Fino a € 300 se la procedura si conclude con un mancato accordo (esito negativo).
Tale credito si riconosce a tutti i tipi di procedure di mediazione, quindi sia a quelle obbligatorie, che alle delegate, che alle volontarie.
Se dunque ad esempio, la parte ha pagato euro 273,28 per iniziare la mediazione o partecipare, e malauguratamente al primo incontro non è stato raggiunto l’accordo, essa quest’ultima ha la possibilità di recuperare tutta la somma pagata.
In questo caso la mediazione diventa sostanzialmente gratuita; - Fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio legale in caso di accordo (esito positivo), nei limiti previsti dai parametri professionali;
- Fino a € 300 sul compenso versato al proprio legale se la procedura si conclude con un mancato accordo (esito negativo).
Tale credito si riconosce alle procedure di mediazione obbligatorie e alle delegate; - Fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro.
Tale credito si applica alla mediazione delegata.
Il credito d'imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure.
Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.
Come si fa ad ottenere il credito di imposta?
Modalità per richiedere il riconoscimento dei benefici fiscali (artt. 4, 5 e 6 DM 1.8.2023).
Per potersi vedere riconosciuto il credito d'imposta, la parte presenta una domanda che deve contenere una serie di dati che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’OdM, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici.
La domanda va presentata tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due e CNS: https://lsg.giustizia.it/.
La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).
Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.
Dopo la verifica sull’istanza presentata, il Ministero riconosce l’importo spettante e entro il 30 aprile dell’anno in cui è depositata l’istanza, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta riconosciuto.
A quel punto il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.
Per potersi vedere riconosciuto il credito d'imposta, la parte presenta una domanda che deve contenere una serie di dati che vanno autocertificati, tra cui: il numero d’ordine dell’OdM, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici.
La domanda va presentata tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta, va usato l’applicativo ‘Istanza credito di imposta all’interno del Portale ministeriale online, cui si accede mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due e CNS: https://lsg.giustizia.it/.
La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).
Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.
Dopo la verifica sull’istanza presentata, il Ministero riconosce l’importo spettante e entro il 30 aprile dell’anno in cui è depositata l’istanza, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta riconosciuto.
A quel punto il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.
Come funziona il gratuito patrocinio in mediazione?
È prevista la possibilità per le persone non abbienti di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato.
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
È necessario che la parte rientri nei parametri reddituali previsti dalla legge e che personalmente o tramite il proprio legale formuli una specifica istanza al consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’Organismo di mediazione competente (rif. Normativi: capo II Bis d.lgs. 28/2010 e dm 1/8/2023 GU 183 del 7/8/2023).
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