Decreto ingiuntivo, opposizione e mediazione: cosa sapere davvero

Decreto ingiuntivo, opposizione e mediazione: cosa sapere davvero

 

Quando si parla di decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria, i dubbi sono tanti. In questo articolo rispondo alle domande più frequenti per fare chiarezza su un tema spesso confuso, anche tra gli addetti ai lavori.

Se la mediazione obbligatoria, è necessario attivare la mediazione prima di chiedere un decreto ingiuntivo?
No.

Se devi richiedere un decreto ingiuntivo, anche in una materia soggetta a mediazione obbligatoria (es. condominio, locazioni, contratti bancari, ecc.), non sei tenuto ad attivare preventivamente la mediazione.

Lo chiarisce l’art. 5, comma 6, lett. a) del D.lgs. 28/2010: i procedimenti per ingiunzione sono esclusi dalla condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria) almeno fino alla decisione sulle richieste di esecuzione provvisoria.

Se oppongo o mi oppongono un decreto ingiuntivo in una materia in cui la mediazione è obbligatoria, la mediazione deve essere fatta? E se sì, chi deve attivare la mediazione?

Se viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo in una materia soggetta a mediazione, l’obbligo di attivare la mediazione sussiste.

A dover attivare la procedura di mediazione è la parte opposta (cioè chi ha richiesto il decreto ingiuntivo). Lo dice chiaramente l’art. 5-bis, comma 1 del D.lgs. 28/2010.

Il giudice ordina la mediazione?
No.
Il giudice non ordina la mediazione, ma verifica se è stata esperita. Alla prima udienza, quindi, se rileva che il tentativo di mediazione non è stato fatto, rinvia l’udienza ad una data successiva alla la scadenza dei 6 mesi previsti per la durata della mediazione.

Non c'è un “ordine del giudice” come accadeva nella vecchia formulazione del decreto. Oggi l'attività del giudice è di sola verifica.

Cosa succede se la mediazione non viene attivata?

Se l’opposto non attiva la mediazione e questa non viene esperita prima della seconda udienza, il giudice:
dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
provvede sulle spese processuali.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è possibile attivare la mediazione prima che sia il giudice a rinviare l'udienza per l'esperimento del tentativo di mediazione?

Questa domanda mi viene posta molto spesso dai legali delle parti che devono costituirsi in un giudizio a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo; dalle parti opposte per intenderci, le quali vorrebbero “guadagnare” tempo ed arrivare alla prima udienza con il tentativo di mediazione già esperito nel caso questa abbia esito negativo.

La domanda penso sia frutto di un equivoco legato alla “vecchia” formulazione dell’art. 5 d.lgs 28/2010 prima che intervenisse la cosiddetta riforma Cartabia.

Oggi in realtà non vi è più una “delega” o ordinanza del giudice che prescriva la mediazione. Bensì solo un un rinvio da parte del giudice successivo al termine di durata della mediazione per l'accertamento dell'avvenuto esperimento.

Parlando sempre di opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è alcun motivo, ed anzi la norma mi pare chiara al riguardo, per non ritenere che la mediazione possa essere esperita anche in una fase antecedente alla prima udienza.

Tanto è vero che l’attuale formulazione dell’art. 5bis dl.gs 28/2010 testualmente prevede che il giudice alla prima udienza ne fissa una seconda se accerta che non sia stata già effettuata la mediazione.

Il che, a mio modo di vedere, vuole dire che la mediazione può essere validamente esperita ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità anche nelle more della prima udienza. 

C'è un termine per attivare la mediazione?
No, ma... attenzione ai tempi.
Non esiste più il termine di 15 giorni perentorio (anche se sappiano che non lo era). Tuttavia, il primo incontro deve tenersi entro l'udienza fissata dal giudice per la verifica che la mediazione sia stata esperita.

L'articolo 5-bis indica che il giudice fissa l'udienza successiva dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (6mesi).
Va però tenuto ben a mente che il primo incontro tra le parti deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda di mediazione. È quindi opportuno che l'opposto si attivi comunque tempestivamente una volta ricevuta l'opposizione.

È possibile prorogare la durata della mediazione in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo?
Sì.
Il termine di 6 mesi può essere prorogato di ulteriori 3 mesi, ma solo una volta, e con accordo scritto tra le parti. Questo va allegato al verbale di mediazione e comunicato al giudice.

Per concludere, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria, è fondamentale conoscere la normativa aggiornata e muoversi con tempestività. La riforma Cartabia ha cambiato le regole del gioco: oggi non si aspetta un ordine del giudice, ma serve iniziativa e consapevolezza.

Se hai dubbi su come procedere in un caso concreto, contattami per un confronto.

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