Lo schema di riforma al d.lgs. 28/2010 incide finalmente (e bene) su un punto controverso: la forma della procura sostanziale in mediazione
Come noto in dottrina e giurisprudenza il tema su quale debba essere la forma della procura sostanziale in mediazione è ad oggi controverso.
La questione non è di poco momento visto che le conseguenze di una scelta "erronea" sulla forma della procura sostanziale possono essere molto rilevanti (quando la mediazione è condizione di procedibilità). Basti pensare che ad una procura sostanziale ritenuta non valida corrisponde la mancata presenza della parte in mediazione, con tutto quello che ne può conseguire nel processo. Ad esempio, il mancato assolvimento della condizione di procedibilità.
Ne parlavo ultimamente anche in questo articolo
In sintesi:
1) da un lato vi è chi ritiene (commentatori e giudici) che la procura sostanziale in mediazione debba sempre essere "notarile", o meglio autenticata da pubblico ufficiale;
2) dall'altro, invece, vi è chi ritiene (commentatori e giudici) che ai sensi dell'art. 1392 c.c. debba "solo" avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. Quindi non necessariamente "notarile"
Va detto che ad oggi la tesi prevalentemente accolta è la seconda
E' evidente che questa ondivaga situazione, tot capita to sententiae dicevano i latini, è idonea a creare evidenti problemi e difficoltà.
Finalmente pare vedersi luce.
Il consiglio dei ministri il 17/9/2024 ha approvato lo schema di modifica del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 che incide sul d.lgs.. 28/2010. Vedi qui
All'art. 8 del d.lgs. 28/2010 verrebbe inserito il comma 4 bis che andrebbe a risolvere il dilemma.
In sostanza:
la delega per partecipare all'incontro sarà conferita con atto sottoscritto con firma NON autenticata e dovrà contenere gli estremi del documento d'identità del delegante.
Solo se, invece, con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, allora la delega andrà conferita con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Di fatto è stato recepito l'indirizzo ad oggi prevalente come sopra indicato (n. 2)
«comma 4-bis. La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.»
Non resta che attendere l'iter normativo del decreto, nella speranza che anche all'esito della disamina delle commissioni il testo o comunque la direzione tracciata rimangano invariati.