DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

 Vigente al: 3-8-2023  
 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA        Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;     Visto l'articolo 60 della legge 19  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega al Governo in materia di mediazione e di  conciliazione  delle  controversie civili e commerciali;     Vista  la  direttiva  2008/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del  Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati  aspetti  della  mediazione in materia civile e commerciale;     Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica;     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella  riunione del 19 febbraio 2010;     Sulla proposta del Ministro della giustizia;                                    E m a n a                     il seguente decreto legislativo:                                     Art. 1                                      Definizioni        1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:       ((a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta  da  un  terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella  ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una  controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la  risoluzione della stessa));       b)  mediatore:   la   persona   o   le   persone   fisiche   che,  individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo  prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni  vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;       c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito  dello svolgimento della mediazione;       d) organismo: l'ente pubblico o privato,  presso  il  quale  puo'  svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente  decreto;       e) registro: il registro degli organismi  istituito  con  decreto  del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16  del  presente  decreto, nonche', sino all'emanazione di tale  decreto,  il  registro  degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia  23 luglio 2004, n. 222.   
                               Art. 2                          Controversie oggetto di mediazione        1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la  conciliazione  di  una  controversia  civile   e   commerciale   vertente   su   diritti  disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.     2. Il presente decreto non preclude le  negoziazioni  volontarie  e  paritetiche relative alle controversie civili e commerciali,  ne'  le  procedure di reclamo e di  conciliazione  previste  dalle  carte  dei  servizi. (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  la modifica di cui al comma 2 del  presente  articolo  si  applica  a  decorrere dal 30 giugno 2023.   

Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 3                       Disciplina applicabile e forma degli atti        1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il   regolamento  dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo 8. (9) ((10))     2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la  riservatezza  del  procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche'  modalita'  di  nomina  del mediatore che ne  assicurano  l'imparzialita',  l'indipendenza  e  l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento  dell'incarico.  (9)  ((10))     3. Gli atti del procedimento di  mediazione  non  sono  soggetti  a  formalita'.     4. La  mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'  telematiche  previste dal regolamento dell'organismo, nel  rispetto  dell'articolo  8-bis. (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  le modifiche di cui ai commi 1,  2  e  4  del  presente  articolo  si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.   
                               Art. 4                          Accesso alla mediazione        1. La domanda di  mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui  all'articolo 2 e' depositata da una delle parti presso  un  organismo  nel  luogo   del   giudice   territorialmente   competente   per   la  controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa  controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo  territorialmente competente presso il quale e'  stata  presentata  la  prima domanda. La competenza dell'organismo e' derogabile su  accordo  delle parti. Per determinare il tempo della domanda  si  ha  riguardo  alla data del deposito. (9) ((10))     2. La domanda di mediazione deve indicare  l'organismo,  le  parti,  l'oggetto e le ragioni della pretesa. (9) ((10))     3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto  a  informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del  procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle  agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa  altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda  giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per  iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il  contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento  che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve  essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il  giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non  provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa  la  parte  della  facolta' di chiedere la mediazione. (4) (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale), l'illegittimita'  costituzionale:  a)  dell'art.  4,  comma 3, del decreto legislativo n. 28  del  2010,  limitatamente  al  secondo periodo («L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in  cui l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale»)  e  al  sesto   periodo,  limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi  dell'articolo  5,  comma 1»".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.".   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  il  comma 3 del presente articolo si applica a decorrere  dal  30  giugno  2023 e non prevede piu' che le modifiche di cui ai commi  1  e  2  si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.   
                               Art. 5        (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo).        1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una  controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,  successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,  affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da  responsabilita' medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti  assicurativi, bancari e finanziari, associazione  in  partecipazione,  consorzio, franchising, opera, rete,  somministrazione,  societa'  di  persone e subfornitura,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.     2.  Nelle  controversie  di  cui  al  comma  1  l'esperimento   del  procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della  domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal  convenuto,  a  pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice  non  oltre  la  prima udienza. Il giudice, quando rileva che  la  mediazione  non  e'  stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa  la  successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6.  A  tale  udienza,  il  giudice  accerta  se  la   condizione   di  procedibilita'  e'  stata  soddisfatta  e,  in   mancanza,   dichiara  l'improcedibilita' della domanda giudiziale.     3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono  anche esperire, per le materie e nei  limiti  ivi  regolamentati,  le  procedure previste:       a) dall'articolo 128-bis del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385;       b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58;       c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n. 209;       d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre  1995, n. 481.     4.  Quando  l'esperimento  del  procedimento   di   mediazione   e'  condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la  condizione  si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si  conclude senza l'accordo di conciliazione.     5. Lo svolgimento della mediazione non preclude  in  ogni  caso  la  concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la  trascrizione della domanda giudiziale.     6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:       a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino  alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della  provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;       b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al  mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura  civile;       c) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini  della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice  di procedura civile;       d)  nei  procedimenti  possessori,  fino   alla   pronuncia   dei  provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di  procedura civile;       e) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione  relativi all'esecuzione forzata;       f) nei procedimenti in camera di consiglio;       g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;       h)  nell'azione  inibitoria  di  cui   ((agli   articoli   37   e  140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6  settembre 2005, n. 206. ((11))                                                                   (9) (10)      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a  s.s.  12/12/2012,  n.  49),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,  comma  1,   del  decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo  60  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e  commerciali)".     Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27  della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'  costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma  2,  primo  periodo,  del  detto decreto legislativo, limitatamente alle  parole  «Fermo  quanto  previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del  detto  decreto  legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5,  comma 5 del detto  decreto  legislativo,  limitatamente  alle  parole  «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (6)     Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)  che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione  del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle  controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9  gennaio 2016".   -------------   AGGIORNAMENTO (8)     Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)  che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto  legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a  quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto  riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli  Stati membri".   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (11)     Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)  che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere  dal 25 giugno 2023".   
                             Art. 5-bis               (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).        1. Quando l'azione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  e'  stata  introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo,  nel  procedimento  di  opposizione l'onere di presentare  la  domanda  di  mediazione  grava  sulla parte che  ha  proposto  ricorso  per  decreto  ingiuntivo.  Il  giudice alla prima udienza provvede sulle istanze  di  concessione  e  sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il  mancato esperimento del tentativo obbligatorio di  mediazione,  fissa  la  successiva  udienza  dopo  la  scadenza  del   termine   di   cui  all'articolo 6. A  tale  udienza,  se  la  mediazione  non  e'  stata  esperita,  dichiara  l'improcedibilita'  della   domanda   giudiziale  proposta con il ricorso per decreto  ingiuntivo,  revoca  il  decreto  opposto e provvede sulle spese.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                             Art. 5-ter        (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio).        1. L'amministratore del condominio e' legittimato  ad  attivare  un  procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il  verbale  contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa  del  mediatore    sono    sottoposti    all'approvazione    dell'assemblea  condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo  o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo  1136  del  codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine  la  conciliazione si intende non conclusa.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                            Art. 5-quater                       (Mediazione demandata dal giudice).        1. Il giudice, anche in  sede  di  giudizio  di  appello,  fino  al  momento della precisazione  delle  conclusioni,  valutata  la  natura  della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e  ogni  altra  circostanza,  puo'  disporre,  con  ordinanza  motivata,  l'esperimento  di  un  procedimento  di  mediazione.  Con  la  stessa  ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui all'articolo 6.     2.  La  mediazione  demandata  dal   giudice   e'   condizione   di  procedibilita' della domanda giudiziale.  Si  applica  l'articolo  5,  commi 4, 5 e 6.     3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non  risulta  esperita,  il  giudice  dichiara  l'improcedibilita'  della   domanda  giudiziale.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                          Art. 5-quinquies      (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito  con                 mediazione demandata e collaborazione).        1.  Il  magistrato  cura  la  propria  formazione  e   il   proprio  aggiornamento in materia  di  mediazione  con  la  frequentazione  di  seminari  e  corsi,  organizzati   dalla   Scuola   superiore   della  magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di  formazione  decentrata.     2. Ai fini della valutazione di cui  all'articolo  11  del  decreto  legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e  corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualita'  degli  affari  definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi  costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacita'  e  laboriosita' del magistrato.     3.  Le  ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in  mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione  sono oggetto di specifica rilevazione statistica.     4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica,  progetti  di  collaborazione  con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti  di  formazione  e  altri  enti  e  associazioni  professionali  e  di  categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,  per  favorire  il  ricorso alla mediazione demandata  e  la  formazione  in  materia  di  mediazione.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                            Art. 5-sexies               (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria).        1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto  costitutivo  dell'ente  pubblico  o   privato   prevedono   una   clausola   di   mediazione,  l'esperimento della mediazione e' condizione di procedibilita'  della  domanda giudiziale. Se il  tentativo  di  conciliazione  non  risulta  esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione  di  parte  entro  la  prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica  l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.     2. La domanda di mediazione e'  presentata  all'organismo  indicato  dalla  clausola  se  iscritto  nel  registro  ovvero,  in   mancanza,  all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                               Art. 6                                       (Durata).        1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a  tre  mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua  instaurazione  e  prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.     2. Il termine di cui al comma 1  decorre  dalla  data  di  deposito  della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato  dal  giudice per il deposito della stessa e, anche  nei  casi  in  cui  il  giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma  2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a  sospensione feriale.     3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la  proroga  del termine di cui al comma 1.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] e)  dell'art.  6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente  alla  frase  «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai  sensi del quarto o del  quinto  periodo  del  comma  1  dell'articolo  cinque,»".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L: 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                               Art. 7                     Effetti sulla ragionevole durata del processo        1. Il periodo di  cui  all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio  disposto  dal  giudice  ai  sensi  dell'articolo   5,   comma   2   e  dell'articolo 5-quater, comma 1, non si  computano  ai  fini  di  cui  all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.(4) (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] f)  dell'art.  7 del detto decreto  legislativo,  limitatamente  alla  frase  «e  il  periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art.  5,  comma  1»; g) dello stesso articolo 7  nella  parte  in  cui  usa  il  verbo  «computano» anziche' «computa»".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013 n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2)  che  "Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                               Art. 8                              (Procedimento).        1. All'atto della presentazione della  domanda  di  mediazione,  il  responsabile dell'organismo designa un mediatore  e  fissa  il  primo  incontro tra le parti, che deve tenersi non  prima  di  venti  e  non  oltre quaranta giorni  dal  deposito  della  domanda,  salvo  diversa  concorde indicazione  delle  parti.  La  domanda  di  mediazione,  la  designazione del mediatore, la  sede  e  l'orario  dell'incontro,  le  modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo  incontro  e ogni altra informazione utile sono comunicate alle  parti,  a  cura  dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad  assicurarne  la  ricezione.  Nelle controversie che  richiedono  specifiche  competenze  tecniche,  l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.     2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a  conoscenza delle  parti,  la  domanda  di  mediazione  produce  sulla  prescrizione gli effetti della  domanda  giudiziale  e  impedisce  la  decadenza per una sola volta. La parte puo'  a  tal  fine  comunicare  all'altra  parte   la   domanda   di   mediazione   gia'   presentata  all'organismo  di  mediazione,  fermo  l'obbligo  dell'organismo   di  procedere ai sensi del comma 1.     3. Il procedimento  si  svolge  senza  formalita'  presso  la  sede  dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di  procedura dell'organismo.     4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.  In   presenza   di   giustificati   motivi,   possono   delegare   un  rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei  poteri  necessari  per la composizione della  controversia.  I  soggetti  diversi  dalle  persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione  avvalendosi  di rappresentanti o delegati a conoscenza  dei  fatti  e  muniti  dei  poteri  necessari  per  la  composizione  della   controversia.   Ove  necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri  di  rappresentanza e ne da' atto a verbale.     5. Nei  casi  previsti  dall'articolo  5,  comma  1,  e  quando  la  mediazione e' demandata dal giudice,  le  parti  sono  assistite  dai  rispettivi avvocati.     6. Al  primo  incontro,  il  mediatore  espone  la  funzione  e  le  modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche'  le  parti raggiungano  un  accordo  di  conciliazione.  Le  parti  e  gli  avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine  di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del  primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto  da tutti i partecipanti.     7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli  albi  dei  consulenti  presso  i  tribunali.   Il   regolamento   di   procedura  dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione  dei  compensi  spettanti  agli  esperti.  Al  momento  della   nomina  dell'esperto,  le  parti  possono  convenire  la  producibilita'   in  giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In  tal  caso, la relazione e' valutata  ai  sensi  dell'articolo  116,  comma  primo, del codice di procedura civile.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] h)  dell'art.  8, comma 5, del detto decreto legislativo".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                             Art. 8-bis                   (Mediazione in modalita' telematica).        1. Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica,  ciascun  atto del procedimento e' formato e sottoscritto  nel  rispetto  delle  disposizioni del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo'  essere  trasmesso  a  mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di  recapito  certificato qualificato.     2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da  remoto. I sistemi di  collegamento  audiovisivo  utilizzati  per  gli  incontri del procedimento di mediazione  assicurano  la  contestuale,  effettiva  e  reciproca  udibilita'  e  visibilita'   delle   persone  collegate.   Ciascuna   parte   puo'   chiedere    al    responsabile  dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.     3. A conclusione della  mediazione  il  mediatore  forma  un  unico  documento informatico, in  formato  nativo  digitale,  contenente  il  verbale  e  l'eventuale  accordo  e  lo  invia  alle  parti  per   la  sottoscrizione  mediante  firma  digitale  o  altro  tipo  di   firma  elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma  1,  e  quando  la  mediazione  e'  demandata  dal  giudice,   il   documento  elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo  sottoscrivono  con  le stesse modalita'.     4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3,  e'  inviato al mediatore che lo firma digitalmente e  lo  trasmette  alle  parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.     5. La conservazione e l'esibizione dei documenti  del  procedimento  di mediazione svolto con  modalita'  telematiche  avvengono,  a  cura  dell'organismo di mediazione,  in  conformita'  all'articolo  43  del  decreto legislativo n. 82 del 2005.                                                                 (9) ((10))   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30  giugno 2023.   
                               Art. 9                                Dovere di riservatezza        1.  Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio  nell'organismo o partecipa al procedimento di  mediazione  e'  tenuto  all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese  e  alle  informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. (9) ((10))     2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite  nel corso delle  sessioni  separate  e  salvo  consenso  della  parte  dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'  altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  la modifica di cui al comma 1 del  presente  articolo  si  applica  a  decorrere dal 30 giugno 2023.   
                               Art. 10                       Inutilizzabilita' e segreto professionale        1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso  del  procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio  avente il medesimo oggetto  anche  parziale,  iniziato,  riassunto  o  proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo  consenso  della  parte dichiarante o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.  Sul  contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni  non  e'  ammessa  prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.     2. Il mediatore non puo' essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  e  delle   informazioni   acquisite   nel  procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'  davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni  dell'articolo 200 del codice di procedura penale e  si  estendono  le  garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo  103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.   
                               Art. 11                         (Conclusione del procedimento).        1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore  forma  processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.  Quando l'accordo non e' raggiunto,  il  mediatore  ne  da'  atto  nel  verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al  verbale.  In  ogni  caso,  il  mediatore  formula  una  proposta   di  conciliazione  se  le  parti  gliene  fanno  concorde  richiesta   in  qualunque momento del procedimento. Prima  della  formulazione  della  proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze  di cui all'articolo 13.     2. La proposta di conciliazione  e'  formulata  e  comunicata  alle  parti per iscritto.  Le  parti  fanno  pervenire  al  mediatore,  per  iscritto ed entro sette giorni  dalla  comunicazione  o  nel  maggior  termine indicato dal mediatore, l'accettazione  o  il  rifiuto  della  proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha  per  rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'  contenere  alcun  riferimento  alle   dichiarazioni   rese   o   alle  informazioni acquisite nel corso del procedimento.     3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione  del  relativo  valore.     4. Il verbale conclusivo della mediazione,  contenente  l'eventuale  accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri  partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica  l'autografia   della   sottoscrizione   delle   parti   o   la   loro  impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito  presso la segreteria dell'organismo. Nel  verbale  il  mediatore  da'  atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli  incontri  e  delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.     5. Il verbale contenente l'eventuale accordo  di  conciliazione  e'  redatto in formato digitale o, se  in  formato  analogico,  in  tanti  originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre  ad un originale per il deposito presso l'organismo.     6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso  la  segreteria dell'organismo e'  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo  richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia  degli  atti dei procedimenti trattati per  almeno  un  triennio  dalla  data  della loro conclusione.     7. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o  compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice  civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la  sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere  autenticata  da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo  raggiunto,  anche a seguito della  proposta  del  mediatore,  puo'  prevedere  il  pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza  degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] i)  dell'art.  11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al  periodo  «Prima della formulazione della proposta,  il  mediatore  informa  le  parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30  giugno 2023.   
                             Art. 11-bis      (Accordo  di   conciliazione   sottoscritto   dalle   amministrazioni                               pubbliche).        1.  Ai  rappresentanti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  che  sottoscrivono  un  accordo  di  conciliazione  si  applica  l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30  giugno 2023.   
                               Art. 12                           Efficacia esecutiva ed esecuzione        1. Ove tutte le parti  aderenti  alla  mediazione  siano  assistite  dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle  parti  e  dagli stessi avvocati, anche con le  modalita'  di  cui  all'articolo  8-bis, costituisce titolo  esecutivo  per  l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi  di  fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  Gli  avvocati attestano e certificano  la  conformita'  dell'accordo  alle  norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui  al  periodo  precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi  dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. (9)  ((10))     1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo  allegato  al  verbale  e'  omologato, su istanza  di  parte,  con  decreto  del  presidente  del  tribunale,  previo  accertamento  della  regolarita'  formale  e  del  rispetto  delle  norme  imperative  e  dell'ordine  pubblico.   Nelle  controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2  della  direttiva  2008/52/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2008, il verbale e' omologato dal presidente del  tribunale  nel  cui  circondario l'accordo deve avere esecuzione. (9) ((10))     2. Con l'omologazione l'accordo costituisce  titolo  esecutivo  per  l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per  l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (9) ((10))   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  le modifiche di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del  presente  articolo  si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.   
                             Art. 12-bis         (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento                             di mediazione).        1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al  primo  incontro del procedimento di mediazione,  il  giudice  puo'  desumere  argomenti di prova nel successivo  giudizio  ai  sensi  dell'articolo  116, secondo comma, del codice di procedura civile.     2. Quando la mediazione costituisce condizione  di  procedibilita',  il giudice condanna la parte costituita che  non  ha  partecipato  al  primo incontro senza giustificato motivo  al  versamento  all'entrata  del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al  doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.     3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento  che  definisce  il giudizio, il giudice, se richiesto, puo'  altresi'  condannare  la  parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento  in favore della controparte di una somma equitativamente  determinata  in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio  maturate  dopo la conclusione del procedimento di mediazione.     4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia  del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al  pubblico  ministero  presso  la   sezione  giurisdizionale della Corte dei  conti,  e  copia  del  provvedimento  adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorita'  di  vigilanza competente.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30  giugno 2023.   
                               Art. 13      Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di  conciliazione                               (9) ((10))        1. Quando il provvedimento che definisce  il  giudizio  corrisponde  interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la  ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha  rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla  formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese  sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,  nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato  dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92  e  96,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del  codice  di  procedura   civile.   Le  disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano  altresi'  alle  spese per l'indennita' corrisposta al mediatore  e  per  il  compenso  dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. (9) ((10))     2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non  corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se  ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la  ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per  l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto  all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare  esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle  spese di cui al periodo precedente.     3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e  2  non  si  applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.                                                                     (4)      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),   l'illegittimita'    costituzionale:    [...]    l)  dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo  «resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96  del  codice  di  procedura civile»".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  le modifiche di cui al comma 1 e rubrica  del  presente  articolo  si  applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.   
                               Art. 14                                Obblighi del mediatore        1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto  divieto  di  assumere  diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli  affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente  inerenti  alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto  di  percepire compensi direttamente dalle parti.     2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:       a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  e'  designato,  una dichiarazione di  indipendenza  e  di  imparzialita'  secondo  le  formule previste dal regolamento di  procedura  applicabile,  nonche'  gli   ulteriori   impegni   eventualmente   previsti   dal   medesimo  regolamento;       b) comunicare immediatamente  al  responsabile  dell'organismo  e  alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura,  idonee  ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialita';       c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite  dell'ordine pubblico e delle norme imperative;       d) corrispondere immediatamente a  ogni  richiesta  organizzativa  del responsabile dell'organismo. (9) ((10))     3. Su istanza di parte,  il  responsabile  dell'organismo  provvede  alla eventuale sostituzione del mediatore. Il  regolamento  individua  la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando  la  mediazione  e' svolta dal responsabile dell'organismo.   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023.   
                               Art. 15                           Mediazione nell'azione di classe        1. Quando e' esercitata l'azione di classe  prevista  dall'articolo  840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta  dopo la scadenza del termine per l'adesione,  ha  effetto  anche  nei  confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. (9)  ((10))   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che  la modifica di cui al comma 1 del  presente  articolo  si  applica  a  decorrere dal 30 giugno 2023.   

(( Capo II-bis
(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale) ))

                             Art. 15-bis               (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita').        1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente  capo,  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato  alla  parte  non   abbiente   per  l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  se  e'   raggiunto   l'accordo   di  conciliazione.     2. L'ammissione al patrocinio e'  esclusa  nelle  controversie  per  cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la  cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni  preesistenti.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                             Art. 15-ter                       (Condizioni reddituali per l'ammissione).        1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito  imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  risultante  dall'ultima  dichiarazione,  non  superiore   all'importo  indicato dagli articoli 76 e 77 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                           Art. 15-quater                         (Istanza per l'ammissione anticipata)        1.  L'interessato  che   si   trova   nelle   condizioni   indicate  nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio  a  spese dello Stato al fine di proporre  domanda  di  mediazione  o  di  partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5,  comma 1.     2. L'istanza per  l'ammissione,  a  pena  di  inammissibilita',  e'  redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78,  comma  2,  e  79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e  in  diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della  pretesa  che si intende far valere.     3. Per i redditi prodotti all'estero, il  cittadino  di  Stato  non  appartenente   all'Unione   europea   o   l'apolide,   a   pena    di  inammissibilita',  correda  l'istanza  per   l'ammissione   con   una  certificazione dell'autorita' consolare  competente  che  attesta  la  veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita'  di  presentare  tale  certificazione,  l'istanza  e'  corredata  da   una  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  redatta   ai   sensi  dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                          Art. 15-quinquies         (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e                         nomina dell'avvocato).        1.  L'istanza  per  l'ammissione  anticipata   e'   presentata,   o  personalmente o a mezzo raccomandata  o  a  mezzo  posta  elettronica  certificata o con altro servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne  ha  autenticato  la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo  dove  ha  sede l'organismo di mediazione competente individuato in  conformita'  all'articolo 4, comma 1.     2.  Entro  venti  giorni  dalla  presentazione   dell'istanza   per  l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli  avvocati,  verificatane  l'ammissibilita',  ammette  l'interessato  al  patrocinio,   in   via  anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.     3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare  un  avvocato  scelto  tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati  per  il  patrocinio  a  spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del  luogo  dove ha sede l'organismo  di  mediazione  competente  individuato  in  conformita' all'articolo 4, comma 1.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                           Art. 15-sexies         (Ricorso   avverso   il   rigetto   dell'istanza   per   l'ammissione                              anticipata).        1. Contro il  rigetto  dell'istanza  per  l'ammissione  anticipata,  l'interessato  puo'  proporre  ricorso,  entro  venti  giorni   dalla  comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha  sede il consiglio dell'ordine che ha adottato  il  provvedimento.  Si  applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                           Art. 15-septies                 (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma).        1. L'ammissione anticipata al patrocinio  e'  valida  per  l'intero  procedimento di mediazione.     2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi  3  e  4,  non  sono  dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.     3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione  e'  confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio  dell'ordine  che  ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto  di congruita' sulla parcella.     4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso  richiesto  dall'avvocato ed  e'  corredata  dall'accordo  di  conciliazione.  Il  consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione  e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo  indicato  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette  copia della parcella vistata  all'ufficio  competente  del  Ministero  della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie  e  all'organismo di mediazione.     5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal proprio assistito  compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi  da  quelli  previsti  dal presente capo.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo  e  si  applica  l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 115 del 2002.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                           Art. 15-octies         (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese                             dell'avvocato)        1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26  novembre  2021,  n.  206,  sono  stabiliti  gli   importi   spettanti  all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le  modalita'  di   liquidazione   e   di   pagamento,   anche   mediante  riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle  somme  determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e  i  contenuti della relativa richiesta e i controlli  applicabili,  anche  di autenticita'.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                           Art. 15-novies         (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo                                decreto)        1.  L'insussistenza  dei  presupposti  per  l'ammissione   di   cui  all'articolo 15-ter, da  chiunque  accertata,  anche  a  seguito  dei  controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2,  e'  comunicata  al  consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.     2.  Le  sopravvenute  modifiche  delle  condizioni  reddituali  che  escludono l'ammissione al patrocinio sono  immediatamente  comunicate  dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio  dell'ordine  che  ha deliberato l'ammissione in via anticipata.     3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio  dell'ordine, effettuate  le  verifiche  ritenute  necessarie,  revoca  l'ammissione e ne da' comunicazione all'interessato,  all'avvocato  e  all'organismo di mediazione.     4. Contro il provvedimento di revoca  l'interessato  puo'  proporre  ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente  del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio  dell'ordine  che  lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto  del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                           Art. 15-decies               (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).        1. Chiunque, al  fine  di  ottenere  o  mantenere  l'ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato, formula  l'istanza  per  l'ammissione  corredata  dalla   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione,  attestante falsamente la  sussistenza  delle  condizioni  di  reddito  previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.     2. Si applica  l'articolo  88  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                          Art. 15-undecies                              (Disposizioni finanziarie).        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno  2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui  all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   

Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ((ed enti di formazione))

                               Art. 16               Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori        1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su  istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di  mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto.  Gli organismi devono essere iscritti nel registro.     1-bis. Ai fini dell'abilitazione di  cui  al  comma  1  e  del  suo  mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':       a)   l'onorabilita'   dei   soci,   degli   amministratori,   dei  responsabili e dei mediatori degli organismi;       b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo,  dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di   mediazione,  conciliazione o  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  di  formazione nei medesimi ambiti;       c)  l'impegno  dell'organismo  a  non  prestare  i   servizi   di  mediazione,   conciliazione   e   risoluzione    alternativa    delle  controversie quando ha un interesse nella lite. (9) ((10))     1-ter. Ai fini  di  cui  al  comma  1  costituiscono  requisiti  di  efficienza  dell'organismo  l'adeguatezza   dell'organizzazione,   la  capacita' finanziaria,  la  qualita'  del  servizio,  la  trasparenza  organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la  qualificazione  professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.  (9) ((10))     2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la  sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di  separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che  richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e  internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro  della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,  con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali  decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23  luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla  medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti  dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.     3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,  deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento  di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva  variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto  stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche  eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei  dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle  indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e  dei  relativi criteri di calcolo,  proposte  per  l'approvazione  a  norma  dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro  il  Ministero  della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. (9) ((10))     4. La vigilanza sul registro  e'  esercitata  dal  Ministero  della  giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli  affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero  dello sviluppo economico.     4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono  di  diritto  mediatori.  Gli avvocati  iscritti  ad  organismi  di  mediazione  devono  essere  adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria  preparazione con percorsi di  aggiornamento  teorico-pratici  a  cio'  finalizzati, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  62  del  codice   deontologico   forense.   Dall'attuazione   della   presente  disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.(4) (9) ((10))     5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,  con  decreto  ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto  ,  in  conformita'  all'articolo  16-bis,  stabilisce  i   criteri   per  l'iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,  nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in  modo  da  garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo  stesso  decreto,  e'  stabilita  la  data  a   decorrere   dalla   quale   la  partecipazione all'attivita' di formazione di cui al  presente  comma  costituisce   per   il   mediatore   requisito   di    qualificazione  professionale. (9) ((10))     6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei  formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente,  presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza  nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.      -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                             Art. 16-bis                                 (Enti di formazione).        1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione  in materia di mediazione  gli  enti  pubblici  o  privati  che  danno  garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti  dall'articolo  16,  commi 1-bis e 1-ter.     2. Ai fini di cui al comma 1,  l'ente  di  formazione  e'  altresi'  tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed  esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione  alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualita'  della  formazione  erogata  dall'ente,  la  completezza,   l'adeguatezza   e  l'aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed  esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il  responsabile  comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei  formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni  del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.     3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce  altresi'  i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari  per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione,  nei  rispettivi  elenchi.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                               Art. 17                      (Risorse, regime tributario e indennita').        1.  Tutti  gli  atti,  documenti  e   provvedimenti   relativi   al  procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.     2. Il verbale  contenente  l'accordo  di  conciliazione  e'  esente  dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,  altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.     3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di  mediazione o al  momento  dell'adesione,  corrisponde  all'organismo,  oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennita'  comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo  svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude  senza l'accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a  corrispondere importi ulteriori.     4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le  ulteriori  spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione  dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.     5.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   sono  determinati:       a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli  organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di  ripartizione tra le parti;       b) i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'  proposte dagli organismi costituiti da enti privati;       c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per  le spese di mediazione per il primo incontro;       d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori  al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;       e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi  in  cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi  dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice;       f) i criteri per la determinazione  del  valore  dell'accordo  di  conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.     6. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,   ovvero  dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e'  dovuta  alcuna  indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.     7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie  attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti  i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione.     8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato  ogni  tre  anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto  nazionale  di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.     9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1  e 2, valutati in 5,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  in  7,018  milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:       a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e  7,018  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente  riduzione  della  quota  delle  risorse  del  «Fondo  unico  giustizia»  di  cui  all'articolo 2, comma 7, lettera b) del  decreto-legge  16  settembre  2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre  2008, n. 181, che, a  tale  fine,  resta  acquisita  all'entrata  del  bilancio dello Stato;       b) quanto a 6,08 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'attuazione  della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo  1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] m)  dell'art.  17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n)  dell'art.  17, comma 5, del detto decreto legislativo".   -------------   AGGIORNAMENTO (4)     Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le  disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni  dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto."   -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                               Art. 18                             Organismi presso i tribunali        1.  I  consigli  degli  ordini  degli  avvocati  possono  istituire  organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio  personale  e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal  presidente  del  tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro  a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di  cui all'articolo 16.   
                               Art. 19                Organismi presso i consigli degli ordini professionali                      e presso le camere di commercio        1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per  le  materie riservate alla loro  competenza,  previa  autorizzazione  del  Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio  personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.     2. Gli organismi di cui al comma 1 e  gli  organismi  istituiti  ai  sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono  iscritti al registro a semplice domanda,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.   

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

                               Art. 20         (Credito d'imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di                              mediazione).        1. Alle parti e' riconosciuto, quando  e'  raggiunto  l'accordo  di  conciliazione,  un  credito  d'imposta   commisurato   all'indennita'  corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a  concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo  5,  comma  1, e quando la mediazione e' demandata dal  giudice,  alle  parti  e'  altresi' riconosciuto un credito d'imposta  commisurato  al  compenso  corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella  procedura  di  mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a  concorrenza di euro seicento.     2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla  parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad  un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone  fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso  di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della  meta'.     3. E' riconosciuto un ulteriore credito  d'imposta  commisurato  al  contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a  seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite  dell'importo   versato    e    fino    a    concorrenza    di    euro  cinquecentodiciotto.     4.  Agli  organismi  di  mediazione  e'  riconosciuto  un   credito  d'imposta  commisurato  all'indennita'  non  esigibile  dalla   parte  ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro  ventiquattromila.     5. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della  legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per  l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina  degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di  diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di  esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei  crediti d'imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da  esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull'autenticita'  della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via  telematica  all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei  relativi  importi a ciascuno comunicati.     6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente articolo, valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere  dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo per l'attuazione della delega  per  l'efficienza  del  processo  civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021,  n. 206.     7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al  versamento  dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate  ai  crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia  delle  entrate - Fondi di bilancio".                                                                 (9) ((10))      -------------   AGGIORNAMENTO (9)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma  1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   -------------   AGGIORNAMENTO (10)     Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29  dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),  d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a  decorrere dal 30 giugno 2023".   
                               Art. 21                               Informazioni al pubblico        1. Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento  per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la  divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,  in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di  mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.   

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 22      Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a    scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo     1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21  novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge  18  giugno  2009, n. 69;».   
                               Art. 23                                      Abrogazioni        1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17  gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si  intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente  decreto.     2. Restano ferme  le  disposizioni  che  prevedono  i  procedimenti  obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati,  nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti  di  conciliazione  relativi alle controversie di cui  all'articolo  409  del  codice  di  procedura civile. I procedimenti di cui al  periodo  precedente  sono  esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.   
                               Art. 24                           Disposizioni transitorie e finali        1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  acquistano  efficacia decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.  (1) ((3))     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.       Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010                                   NAPOLITANO                   Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri                           Alfano, Ministro della giustizia      Visto, il Guardasigilli: Alfano         ------------   AGGIORNAMENTO (1)     Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni  dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma  16-decies) che il termine di cui al presente articolo,  comma  1,  e'  prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in  materia  di  condominio  e  di  risarcimento   del   danno   derivante   dalla  circolazione di veicoli e natanti.   -------------   AGGIORNAMENTO (3)     La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre  2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in  via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] o), dell'art.  24 del detto decreto legislativo".   

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