Regolamento di mediazione

Regolamento completo InMedio

Premessa
Il presente regolamento è stato redatto in conformità alle prescrizioni normative, in particolare al d.lgs. 28/2010 e dm 150/2023.

Per comodità di seguito viene riportata una tavola sinottica in cui sono indicati gli articoli del regolamento che riportano l’allineamento all’art. 22 dm 150/2023.

 

Art. 22 dm 150/2023 Regolamento InMedio
   
a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo art. 4
b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica art. 4
c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto art. 4
d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo Art 5 lett. a
e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione art. 5 lett. b
f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e) art. 5 lett. c
g) che il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i) art 2 lett. e
h) le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore art. 7
i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo allegato al regolamento
l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo art. 6
m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate art. 6
n) la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata art 2 lett. b
o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo Art. 5 lett. d
p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e) art. 5 lett. e
q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione Art. 8
r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio art. 8
s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia art 4
t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore art. 8
u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione art. 17
v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata art. 3 lett. b
z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41 art. 11
aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione Art. 10 lett. h
bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6. art. 3 lett. c



Premessa
L’organismo denominato Inmedio di qui a seguire indicato più brevemente “organismo”, svolge attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali su diritti disponibili così come previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dal regolamento di cui al Dm n. 150 del 24 ottobre 2023.
Si tratta di attività, comunque definita, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il presente regolamento garantisce la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
In particolare, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo, o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Salvo consenso della parte dichiarante, durante le sessioni separate il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti

Art. 3 Accesso e trattamento degli atti, documenti e dati personali (art. 22 dm 150/2023 lettera v; bb)
Art. 4 Luogo della Mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettera a; b; c; s)
Art. 5 Scelta e nomina del mediatore (art. 22 dm 150/2023 lettera d; e; f; o; p)
Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore ex art. 14 d.lgs. 28/2010 (art. 22 dm 150/2023 lettera l; m)
Art. 7 Conflitto di interessi e cause di incompatibilità del mediatore allo svolgimento dell’incarico (art. 22 dm 150/2023 lettera h)
Art. 8 Svolgimento della mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettera q; r; t)
Art. 9 Mediazione telematica - svolgimento degli incontri da remoto
Art. 10 Conclusione della Mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettera aa)
Art. 11 Conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro e diritti di informazione ai sensi degli artt. 40 e 41 dm 150/2023 (art. 22 dm 150/2023 lettera z)
Art. 12 Riservatezza
Art. 13 Eccezioni alla riservatezza
Art. 14 Indennità e spese di primo incontro (art. 28 dm 150/2023)
Art. 15 Determinazione delle spese di mediazione
Art. 16 Tabella delle spese di mediazione iva esclusa
Art. 17 Legge applicabile


Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento
L’organismo applicherà il regolamento qui di seguito indicato alle controversie per le quali le parti intendono trovare una soluzione bonaria, in virtù di una disposizione di legge, dell’invito o ordine di un giudice, di una clausola negoziale oppure di proprio impulso.
È facoltà delle parti derogare concordemente al presente regolamento nei limiti di legge.

Art. 2 Accesso ed inizio della Mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettera g; n)
a) L’accesso alla mediazione presso l’organismo avviene mediante deposito di una domanda con le modalità più sotto descritte.
Nella domanda devono comunque essere inseriti l’indicazione di InMedio e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, le parti con i recapiti presso i quali inviare le comunicazioni, i nominativi degli avvocati se presenti, l’oggetto, le ragioni della pretesa e il valore della domanda, quest’ultimo determinato a norma dell’art. 29 dm 150/2023.
All’atto del deposito della domanda di mediazione per il primo incontro la parte istante, e in caso di domanda congiunta tutte le parti, sono tenute a versare all’organismo un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive come previsto dall’art.14 del presene regolamento e dall’art. 28 dm 150/2023.

- Contenuto della domanda di mediazione
La domanda di mediazione deve contenere:
l’Indicazione di InMedio e della sede in relazione al tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, le parti con i recapiti presso i quali inviare le comunicazioni, i nominativi degli avvocati se presenti, l’oggetto, le ragioni della pretesa e il valore della domanda, quest’ultimo determinato a norma dell’art. 29 dm 150/2023

Modalità alternative di deposito della domanda di mediazione:

- tramite posta elettronica certificata in forma di allegato:
la domanda di mediazione deve avvenire in allegato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Organismo come specificato nel modello della domanda di mediazione messo a disposizione dall’Organismo.
In questo caso la parte istante unitamente alla domanda dovrà allegare copia di un documento di identità in corso di validità, o in caso di persona giuridica dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ai fini della procedura di mediazione, nonché dell’attestato di avvenuto pagamento della somma prevista per l’avvio della procedura.
Nell’ipotesi in cui il messaggio di posta venga spedito in orari e/o nelle giornate di chiusura dell’organismo, il tempo del deposito della domanda è individuato nel primo giorno di apertura dell’organismo successivo all’invio del messaggio di posta medesimo.

- tramite piattaforma online
La domanda di mediazione può essere depositata mediante la piattaforma online accessibile dal sito web dell’Organismo.
La piattaforma garantisce la riservatezza dei dati inseriti e nel rispetto del trattamento di quelli sensibili e giudiziari secondo la previsione dell’art. 47 comma 6 Dm 150/2023.
La parte istante accede alla piattaforma previa autenticazione con le credenziali univoche che sono state generate e fornite dall’Organismo.
La parte istante inserisce i dati richiesti dal modello di domanda che la piattaforma le sottopone che comunque contiene l’indicazione di InMedio e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, le parti con i recapiti presso i quali inviare le comunicazioni, i nominativi degli avvocati se presenti, l’oggetto, le ragioni della pretesa e il valore della domanda, quest’ultimo determinato a norma dell’art. 29 dm 150/2023, caricando al contempo copia di un documento di identità in corso di validità, o in caso di persona giuridica dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ai fini della procedura di mediazione, nonché dell’attestato di avvenuto pagamento della somma prevista per l’avvio della procedura

Al termine della compilazione della domanda di mediazione tramite la piattaforma online, la parte istante potrà eseguirne l’invio.

La parte istante riceverà copia della domanda di mediazione all’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione.
Nell’ipotesi in cui l’invio della domanda di mediazione tramite la piattaforma online avvenga in orari e/o nelle giornate di chiusura dell’organismo, il tempo del deposito della domanda è individuato nel primo giorno di apertura dell’organismo successivo all’invio.
b) Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di venti giorni e non oltre 40 giorni rispetto al tempo del deposito della domanda stessa come indicato sub a) e salvo diversa concorde indicazione delle parti (art. 8 n. 1 d.lgs. 28/2010).
Ai sensi dell’art. 22 dm 150/2023 lettera n l’organismo riserva per il primo incontro nella medesima giornata una disponibilità temporale continuativa non inferiore a due ore.
Nel caso in cui le questioni controverse sottese alla mediazione siano di particolare complessità o vi sia un numero rilevante di parti e vi sia la concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione, il primo incontro potrà estendersi oltre due ore sempre nell’ambito della medesima giornata senza soluzione di continuità.
La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, ai recapiti e con le modalità indicate nell’istanza di mediazione idonee ad assicurarne la ricezione.
- Adesione
c) La manifestazione delle parti invitate in mediazione di voler partecipare alla procedura di mediazione, ferma restando la possibilità per la parte invitata di presentarsi al primo incontro, deve possibilmente avvenire entro tre giorni prima della data fissata per il primo incontro mediante deposito attraverso la piattaforma online messa a disposizione dall’Organismo dell’atto di partecipazione, ovvero attraverso la compilazione e l’invio per PEC del modello messo a disposizione dall’organismo.
L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica l’art. 29 comma 1 del dm 150/2023
d) Nel caso in cui l’indicazione del valore della domanda di mediazione non sia possibile, la domanda indica le ragioni che rendono indeterminabile il valore.
Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di valore o le ragioni che lo rendono indeterminabile o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dall’art. 29 dm 150/2023 comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

e) Il mediatore può iniziare la mediazione solo dopo la sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 così come previsto dall’allegato A.
f)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.”

Art. 3 Accesso e trattamento degli atti, documenti e dati personali (art. 22 dm 150/2023 lettera v; bb)
a) Per ogni affare di mediazione l’Organismo provvede a inserire i relativi dati e documenti sulla propria piattaforma informatizzata.
Ogni affare assume pertanto un numero progressivo all’interno del registro generale degli affari di mediazione informatizzato.
Il registro informatizzato riceve, conserva e registra le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28/2010, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
Ogni affare di mediazione all’interno del registro informatizzato suddivide i dati e i documenti per quante parti partecipano al procedimento.
b) Ad eccezione per la domanda di mediazione e per l’atto di adesione, gli atti e i documenti depositati al momento della domanda di mediazione e dell’atto di adesione nonché durante le sessioni di mediazione separate sono considerati riservati.
Non sono considerati riservati gli atti e i documenti depositati durante le sessioni comuni.
Ciascuna parte può in ogni momento, anche in fase di domanda di mediazione o di adesione, dichiarare quali documenti non sono riservati.
Se la procedura si svolge in via telematica, fermi restando i vincoli di riservatezza di cui sopra, il diritto di accesso agli atti e documenti, sia in sessione comune che in sessione separata, è assicurato attraverso la visualizzazione in condivisione dello schermo da parte del mediatore ovvero attraverso l’accesso alla piattaforma online messa a disposizione dall’organismo.
Se la procedura si svolge in presenza, fermi restando i vincoli di riservatezza di cui sopra, sia in sessione comune che in sessione separata il diritto di accesso agli atti e documenti è assicurato mediante esibizione alle parti in forma cartacea presidiata dal mediatore.
Ogni parte ha sempre diritto di accedere ai propri documenti attraverso la piattaforma online messa a disposizione dall’Organismo.
Fermi restando i vincoli di riservatezza di cui sopra, laddove le parti vi abbiano acconsentito, le altre parti potranno prendere visione degli atti e dei documenti di queste solo dopo aver depositato e formalizzato l’adesione ai sensi dell’art. 34 dm 150/2023.
Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
c) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del dm 150/2023.

Art. 4 Luogo della Mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettera a; b; c; s)
Il luogo di svolgimento della mediazione è individuato dalla domanda di mediazione.
Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
Le parti hanno sempre la possibilità di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica.
Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ha sempre la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto;
L’organismo può anche avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia
Art. 5 Scelta e nomina del mediatore (art. 22 dm 150/2023 lettera d; e; f; o; p)
a) Le parti hanno la possibilità di indicare di comune accordo il nominativo del mediatore nell’ambito di quelli inseriti nella lista dell’organismo.
b) In difetto di indicazione concorde del mediatore di cui sopra il mediatore è assegnato al singolo affare di mediazione dal responsabile dell’Organismo in base ai seguenti criteri:
- materia dell’affare
- difficoltà dell’affare
- valore
- specializzazione dei mediatori
- tipologia di laurea universitaria posseduta
- con particolare riferimento al valore e alla difficoltà dell’affare la designazione tiene conto in modo specifico anche dell’anzianità e della data di iscrizione ai rispettivi albi professionali
- statistiche relative agli esiti delle procedure di cui il mediatore si è occupato con riferimento alle varie materie trattate
- data di nomina del mediatore nel precedente affare di mediazione al fine di assicurare la rotazione
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
c) In difetto di indicazione di cui alla lett. a) del presente regolamento o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera b) del presente regolamento
d) le parti o alcune di esse possono chiedere al responsabile dell’Organismo la sostituzione del mediatore nei casi in cui ritengano compromessa la sua indipendenza e imparzialità. Nel caso in cui la mediazione è svolta dal responsabile dell’Organismo è competente a provvedere alla sostituzione il viceresponsabile
e) in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera b) del presente regolamento


Art. 5 Scelta e nomina del mediatore (art. 22 dm 150/2023 lettera d; e; f; o; p)

a) Le parti hanno la possibilità di indicare di comune accordo il nominativo del mediatore nell’ambito di quelli inseriti nella lista dell’organismo.
b) In difetto di indicazione concorde, il mediatore è assegnato al singolo affare dal responsabile dell’Organismo in base ai seguenti criteri:
- materia dell’affare
- difficoltà dell’affare
- valore
- specializzazione dei mediatori
- tipologia di laurea universitaria
- anzianità e data di iscrizione agli albi
- esiti delle precedenti mediazioni
- data della nomina precedente
L'incarico è assegnato valutando la natura della controversia, l’area di competenza più idonea e applicando, se opportuno, un criterio di rotazione.
c) Se manca l’indicazione delle parti o viene disattesa dall’organismo, la nomina segue i criteri sopra indicati.
d) Le parti possono chiedere la sostituzione del mediatore se ne è compromessa l’imparzialità. Se il mediatore è il responsabile, decide il viceresponsabile.
e) In caso di impossibilità sopravvenuta, l’organismo provvede alla sostituzione seguendo i criteri precedenti.


Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore ex art. 14 d.lgs. 28/2010 (art. 22 dm 150/2023 lettera l; m)

a) Il mediatore nominato deve sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza e imparzialità. In mancanza, la mediazione non può iniziare.
b) Deve comunicare ogni interesse sopravvenuto idoneo a compromettere l’imparzialità. Il responsabile può procedere alla sostituzione.
Il responsabile sostituisce anche in caso di impossibilità a prestare l’opera.
Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore ex art. 14 d.lgs. 28/2010 (art. 22 dm 150/2023 lettera l; m)
a) Il mediatore nominato ha l’obbligo di rendere e sottoscrivere per ciascun affare la dichiarazione di indipendenza e imparzialità come da allegato. In mancanza della sottoscrizione della predetta dichiarazione la procedura di mediazione non può avere inizio.
b) Il mediatore deve in ogni caso comunicare all’organismo e alle parti qualsiasi interesse di natura economica o personale sopravvenuto di cui è venuto a conoscenza idoneo a compromettere l’imparzialità della mediazione. In questo caso il responsabile può sostituire il mediatore.
Il responsabile provvede alla sostituzione del mediatore in tutti i casi in cui questi comunichi l’impossibilità a prestare la propria opera.
c) Nei casi in cui la mediazione sia svolta dal responsabile, sulla richiesta di sostituzione provvede il mediatore con data di iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’Organismo più remota.

Art. 7 Conflitto di interessi e cause di incompatibilità del mediatore allo svolgimento dell’incarico (art. 22 dm 150/2023 lettera h)
Sono cause di incompatibilità del mediatore quelle previste dai codici deontologici di appartenenza dei singoli mediatori, ove pertinenti, o dal codice etico.
Vale a dire:
- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
Sono in ogni caso cause di incompatibilità:
- interesse nell’affare per il quale il mediatore è stato nominato o in un altro vertente su identica questione:
- parentela del mediatore o della moglie sino al quarto grado o legami da vincoli di affiliazione, o convivenza, o commensalità abituale di una delle parti;
- la sussistenza di una causa o di un affare di mediazione o di grave inimicizia o di rapporti di credito o debito con una delle parti;
- l’aver fornito parere o assistenza di qualsiasi genere nell’affare o nella causa, o deposto come testimone nella stessa;
- l’essere tutore, amministratore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;
- l’essere, inoltre, amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nell’affare;
- non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate

Art. 8 Svolgimento della mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettera q; r; t)
- Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza conciliazione.
- Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice (art. 5 quater d.lgs. 28/2010), le parti sono assistite dai rispettivi avvocati anche in mancanza di partecipazione della parte chiamata in mediazione.
- nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione
- La mediazione si svolge senza formalità. Il mediatore è libero di adottare il metodo e la procedura ritenuta più idonea ed efficiente in virtù delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di individuare una rapida soluzione della lite.
Il mediatore non può imporre alle parti alcuna soluzione.
- Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Il calcolo dei compensi spettanti agli esperti avviene sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale, mediante richiesta di un preventivo al professionista.
Il preventivo viene quindi verificato dal mediatore e sottoposto all’approvazione delle parti.
La liquidazione all’esperto dei compensi può avvenire mediante anticipo non superiore al 50% del totale al momento del conferimento dell’incarico e il restando 50% al momento del deposito dell’elaborato peritale
Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile.

Art. 9 Mediazione telematica - svolgimento degli incontri da remoto
La procedura di mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche.
A tal fine l’Organismo adotta sistemi di collegamento audiovisivo per gli incontri del procedimento di mediazione che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate nel rispetto dell’articolo 8-bis d.lgs. 28/2010.
Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Art. 10 Conclusione della Mediazione (art. 22 dm 150/2023 lettera aa)
a) La mediazione si conclude se le parti conciliano, se una parte non partecipa alla procedura, ovvero se non è trovato un accordo.
b) Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
c) Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 d.lgs.. 28/20210.
d) La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
e) il mediatore può formulare la proposta di cui all’art. 11 del decreto legislativo del 4/3/2010 n. 28 anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti.
f) Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
L'organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per non più di un triennio dalla data della loro conclusione.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
g) Al termine del procedimento di mediazione ad ogni parte viene richiesto di compilare la scheda online per la valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione

Art. 11 Conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro e diritti di informazione ai sensi degli artt. 40 e 41 dm 150/2023 (art. 22 dm 150/2023 lettera z)
Ai sensi dell’art. 40 dm 150/2023, nel caso in cui l’Organismo riceva il provvedimento di sospensione o di cancellazione, della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti ne dà immediata comunicazione, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, e attesta al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i propri servizi.
La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4 del dm 150/2023
La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni di chiedere l'iscrizione.
In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo, la procedura di mediazione in corso può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3 dm 150/2023, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo.
Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo InMedio oggetto di sospensione o cancellazione, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del periodo precedente e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione.
Se nel termine indicato di quindici giorni non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 dell’art. 41 dm 150/2023 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
L’organismo, quando la mediazione prosegue come sopra indicato, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

Art. 12 Riservatezza
a) Tutte le informazioni e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono riservati.
b) Il mediatore, le parti e in ogni caso chiunque presti il proprio servizio all’interno di InMedio non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al precedente punto a), a testimoniare o comunque a fornire elementi di prova relativi il procedimento di mediazione, in qualsiasi procedura giurisdizionale, arbitrale o di altro tipo.
c) Le parti e ogni altro soggetto presente a qualsiasi titolo durante la mediazione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza anche per quanto riguarda:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte formulate dalla controparte o dal mediatore nel corso della mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della mediazione;
- il fatto che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore;

Art. 13 Eccezioni alla riservatezza
Quanto previsto all’art. 12 non si applica nei seguenti casi e limiti:
- le parti danno il proprio incondizionato consenso;
- il mediatore è obbligato per legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene che esisterebbe il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla integrità di una persona se la previsione di riservatezza venisse applicata;
- il mediatore ritiene che esisterebbe il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione di riservatezza venisse applicata.

Art. 14 Indennità e spese di primo incontro (art. 28 dm 150/2023)
1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate se richieste le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del dm 150/2023.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e
indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le
cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00,
e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le
cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità al seguente art. 15 del regolamento.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Art. 15 Determinazione delle spese di mediazione
InMedio adotta le tabelle delle spese di mediazione previste per gli organismi pubblici ai sensi dell’art 31 dm 150/2023 e indicate all’art. 16 del presente regolamento.
1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, comma 7, sono calcolate in conformità alla tabella per gli organismi pubblici ai sensi dell’art. 31 dm 150/2023 e indicate all’art. 16 del presente regolamento, detratti gli importi previsti dall'articolo 14, comma 5 del presente regolamento, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella per gli organismi pubblici ai sensi dell’art 31 dm 150/2023 e indicate all’art. 16 del presente regolamento, detratti gli importi previsti dall'articolo 14, comma 5 del presente regolamento, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella per gli organismi pubblici ai sensi dell’art. 31 dm 150/2023 e indicate all’art. 16 del presente regolamento, detratti gli importi previsti dall'articolo 14, comma 5 del presente regolamento.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 16 Tabella delle spese di mediazione iva esclusa
1. InMedio adotta la tabella degli organismi pubblici di cui all'allegato A del dm 150/2023 e qui sotto riportata, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del dm 150/2023.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della citata tabella, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 15 del presente regolamento, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del dm 150/2023, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla citata tabella, in base uno dei seguenti criteri:
a) la durata di ciascun incontro;
b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di cui all'articolo 14 del presente regolamento sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 15 del presente regolamento.
8. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
9. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.
10. Si precisa che l’importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura di mediazione è calcolato, per ogni mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento.
Tabella delle spese di mediazione iva esclusa

 

VALORE DELLA LITE SPESE in euro (Minimi) SPESE in euro (Massimi)
Fino a 1.000,00 80,00 160,00
da 1.001,00 a 5.000,00 160,00 290,00
da 5.001,00 a 10.000,00 290,00 440,00
da 10.001,00 a 25.000,00 440,00 720,00
da 25.001,00 a 50.000,00 720,00 1.200,00
da 50.001,00 a 150.000,00 1.200,00 1.500,00
da 150.001,00 a 250.000,00 1.500,00 2.500,00
da 250.001,00 a 500.000,00 2.500,00 3.900,00
da 500.001,00 a 1.500.000,00 3.900,00 4.600,00
da 1.500.001,00 a 2.500.000,00 4.600,00 6.500,00
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 6.500,00 10.000,00

 

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Art. 17 Legge applicabile
La mediazione è regolata e produce gli effetti previsti dalle normative italiane.




ALLEGATO A

Spett.le

InMedio S.r.l.

Via Zacchetti n. 31

42124 Reggio Emilia (RE)




ACCETTAZIONE NOMINA

E

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’ DEL MEDIATORE

 

PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. ____/____ R.A.

Il sottoscritto mediatore dichiara di accettare la nomina di mediatore nel procedimento di mediazione N. ____/____ R.A. e sotto la propria responsabilità, dichiara altresì di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti, nonché garantisce la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.

Si obbliga ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l’imparzialità del procedimento.

Dichiara, altresì, di accettare il Regolamento, nonché il Codice Etico dei mediatori approvato dall’organismo.

Data ___/___/_____

Il mediatore

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