Corte d'Appello di Napoli n.1994 dell'8/5/2024
La procura sostanziale in mediazione non deve essere notarile
Segnalo questa recente interessante sentenza della Corte di appello di Napoli in cui viene chiarito che il principio guida sulla forma della procura sostanziale in mediazione va individuato nella previsione codicistica dell’art. 1392 c.c. "che impone che la procura, a pena d'inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere".
Quindi non necessariamente notarile.
La corte così si esprime al riguardo:
"2.6.3. - Sul punto, appare opportuno precisare che questa Corte non ritiene che per delegare la partecipazione in mediazione sia necessaria una procura in forma notarile.
La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito con orientamenti non coerenti. Invero, è stato già precisato dalla giurisprudenza più attente che sul tema la norma cardine è costituita dall'art. 1392 c.c. che impone che la procura, a pena d'inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Il principio è stato pienamente recepito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 27/03/2019, n. 8473 ) che sul punto specifico ha statuito che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediativo (ex multis, Trib. Ravenna, sent. n. 571 del 31.10.2022).
D'altro canto, non può quindi essere condiviso l'opposto orientamento minoritario (ad es. Trib. Genova 15/02/2022), considerato che nella disamina della citata pronuncia della S.C. (Cass. n. 8473/2019 ) attribuisce alla stessa affermazioni non corrispondenti alla motivazione della sentenza ("si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio") giungendo ad una sovrapposizione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio: la procura infatti può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata come espressamente previsto dall'art. 1392 c.c. (Trib. Ravenna, cit.)."

Avvocato Giovanni Guidetti
Mediatore e responsabile di InMedio
