DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)
Vigente al: 3-8-2023
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
((a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa));
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo'
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente
decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di
una controversia civile e commerciale vertente su diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le
procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei
servizi. (9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica a
decorrere dal 30 giugno 2023.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8. (9) ((10))
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina
del mediatore che ne assicurano l'imparzialita', l'indipendenza e
l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. (9)
((10))
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche
previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo
8-bis. (9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'articolo 2 e' depositata da una delle parti presso un organismo
nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la
prima domanda. La competenza dell'organismo e' derogabile su accordo
delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo
alla data del deposito. (9) ((10))
2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa. (9) ((10))
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento
di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento
che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della
facolta' di chiedere la mediazione. (4) (9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al
secondo periodo («L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in
cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale») e al sesto periodo,
limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5,
comma 1»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il
comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno
2023 e non prevede piu' che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Art. 5
(Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo).
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti
assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione,
consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di
persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non e'
stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di
procedibilita' e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara
l'improcedibilita' della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono
anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le
procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l'accordo di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e
140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206. ((11))
(9) (10)
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali)".
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita'
costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del
detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto
previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto
legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5,
comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole
«Fermo quanto previsto dal comma 1 e»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione
del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9
gennaio 2016".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli
Stati membri".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 25 giugno 2023".
Art. 5-bis
(Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, e' stata
introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di
opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava
sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il
giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e
sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non e' stata
esperita, dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale
proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto
opposto e provvede sulle spese.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 5-ter
(Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio).
1. L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un
procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale
contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del
mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea
condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo
o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del
codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la
conciliazione si intende non conclusa.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 5-quater
(Mediazione demandata dal giudice).
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al
momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura
della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e
ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa
ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5,
commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta
esperita, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda
giudiziale.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 5-quinquies
(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con
mediazione demandata e collaborazione).
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio
aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di
seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della
magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione
decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e
corsi di cui al comma 1, il numero e la qualita' degli affari
definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi
costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacita' e
laboriosita' del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in
mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione
sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione
con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti
di formazione e altri enti e associazioni professionali e di
categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il
ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di
mediazione.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 5-sexies
(Mediazione su clausola contrattuale o statutaria).
1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente
pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione,
l'esperimento della mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la
prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica
l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione e' presentata all'organismo indicato
dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,
all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 6
(Durata).
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre
mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e
prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal
giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma
2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a
sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga
del termine di cui al comma 1.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] e) dell'art.
6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase
«e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai
sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo
cinque,»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L: 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio
disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e
dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui
all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.(4) (9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] f) dell'art.
7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il
periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma
1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo
«computano» anziche' «computa»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013 n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 8
(Procedimento).
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il
responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non
oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa
concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la
designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le
modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro
e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura
dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a
conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la
decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine comunicare
all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata
all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di
procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di
procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, possono delegare un
rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari
per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle
persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi
di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei
poteri necessari per la composizione della controversia. Ove
necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne da' atto a verbale.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la
mediazione e' demandata dal giudice, le parti sono assistite dai
rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le
modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le
parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli
avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine
di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto
da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina
dell'esperto, le parti possono convenire la producibilita' in
giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal
caso, la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma
primo, del codice di procedura civile.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] h) dell'art.
8, comma 5, del detto decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 8-bis
(Mediazione in modalita' telematica).
1. Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica, ciascun
atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito
certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da
remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli
incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale,
effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone
collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile
dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico
documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il
verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la
sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e
quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento
elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con
le stesse modalita'.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e'
inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle
parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento
di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura
dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del
decreto legislativo n. 82 del 2005.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio
nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione e' tenuto
all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. (9) ((10))
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a
decorrere dal 30 giugno 2023.
Art. 10
Inutilizzabilita' e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa
prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel
procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
(Conclusione del procedimento).
1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel
verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al
verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di
conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in
qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata alle
parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per
iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior
termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della
proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo'
contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo
valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale
accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri
partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito
presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da'
atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e
delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione e'
redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti
originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre
ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la
segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo
richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli
atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data
della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice
civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata
da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto,
anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] i) dell'art.
11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo
«Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le
parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023.
Art. 11-bis
(Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni
pubbliche).
1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica
l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
(9) ((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite
dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e
dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di cui all'articolo
8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo
precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. (9)
((10))
1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e'
omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del
tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle
controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione. (9) ((10))
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
le modifiche di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Art. 12-bis
(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento
di mediazione).
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo
incontro del procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilita',
il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al
primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce
il giudizio, il giudice, se richiesto, puo' altresi' condannare la
parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento
in favore della controparte di una somma equitativamente determinata
in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate
dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia
del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento
adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorita' di
vigilanza competente.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023.
Art. 13
Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
(9) ((10))
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96, commi
primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle
spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. (9) ((10))
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
(4)
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] l)
dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo
«resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile»".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
le modifiche di cui al comma 1 e rubrica del presente articolo si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli
affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato,
una dichiarazione di indipendenza e di imparzialita' secondo le
formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche'
gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo
regolamento;
b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e
alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee
ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialita';
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa
del responsabile dell'organismo. (9) ((10))
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua
la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023.
Art. 15
Mediazione nell'azione di classe
1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo
840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta
dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. (9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che
la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a
decorrere dal 30 giugno 2023.
(( Capo II-bis
(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale) ))
Art. 15-bis
(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita').
1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il
patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per
l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di
cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di
conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per
cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-ter
(Condizioni reddituali per l'ammissione).
1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo
indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-quater
(Istanza per l'ammissione anticipata)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate
nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a
spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di
partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5,
comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilita', e'
redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78, comma 2, e
79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in
diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa
che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non
appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di
inammissibilita', correda l'istanza per l'ammissione con una
certificazione dell'autorita' consolare competente che attesta la
veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita' di
presentare tale certificazione, l'istanza e' corredata da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
(9) ((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-quinquies
(Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e
nomina dell'avvocato).
1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, o
personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato
la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha
sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita'
all'articolo 4, comma 1.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per
l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane
l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via
anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto
tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo
dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in
conformita' all'articolo 4, comma 1.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-sexies
(Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione
anticipata).
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata,
l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla
comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha
sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si
applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-septies
(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma).
1. L'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intero
procedimento di mediazione.
2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono
dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione e'
confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che
ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto
di congruita' sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto
dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo di conciliazione. Il
consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione
e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo indicato
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette
copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero
della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e
all'organismo di mediazione.
5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal proprio assistito
compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti
dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica
l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-octies
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese
dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26
novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti
all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a
titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di liquidazione e di pagamento, anche mediante
riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme
determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e i
contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche
di autenticita'.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-novies
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo
decreto)
1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui
all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei
controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, e' comunicata al
consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che
escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate
dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che
ha deliberato l'ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio
dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca
l'ammissione e ne da' comunicazione all'interessato, all'avvocato e
all'organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato puo' proporre
ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente
del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che
lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-decies
(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione,
attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito
previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 15-undecies
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui
all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ((ed enti di formazione))
Art. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo
mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':
a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei
responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo,
dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di
formazione nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di
mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle
controversie quando ha un interesse nella lite. (9) ((10))
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di
efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la
capacita' finanziaria, la qualita' del servizio, la trasparenza
organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione
professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
(9) ((10))
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di
separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e
internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali
decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento
di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva
variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto
stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei
dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei
relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero
della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. (9) ((10))
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della
giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero
dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio'
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del
codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.(4) (9) ((10))
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto ,
in conformita' all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso
decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale. (9) ((10))
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei
formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente,
presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 16-bis
(Enti di formazione).
1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione
in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno
garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti dall'articolo 16,
commi 1-bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e' altresi'
tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed
esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie, il quale assicura la qualita' della
formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e
l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed
esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile
comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei
formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni
del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresi'
i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari
per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi
elenchi.
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 17
(Risorse, regime tributario e indennita').
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente
dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di
mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo,
oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita'
comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo
svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude
senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a
corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori
spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione
dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di
ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per
le spese di mediazione per il primo incontro;
d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in
cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero
dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna
indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018
milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione
della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione
della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
(9) ((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] m) dell'art.
17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art.
17, comma 5, del detto decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali
e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le
materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
(Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di
mediazione).
1. Alle parti e' riconosciuto, quando e' raggiunto l'accordo di
conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita'
corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a
concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma
1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, alle parti e'
altresi' riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso
corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di
mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a
concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla
parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad
un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone
fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso
di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della
meta'.
3. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al
contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a
seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite
dell'importo versato e fino a concorrenza di euro
cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione e' riconosciuto un credito
d'imposta commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo
15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro
ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della
legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da
esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticita'
della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via telematica
all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi
importi a ciascuno comunicati.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021,
n. 206.
7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento
dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai
crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle
entrate - Fondi di bilancio".
(9) ((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3),
d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a
decorrere dal 30 giugno 2023".
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;».
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati,
nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione
relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
(1) ((3))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
16-decies) che il termine di cui al presente articolo, comma 1, e'
prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia
di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] o), dell'art.
24 del detto decreto legislativo".