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In vigore oggi 15 novembre il decreto attuativo - cosa cambia

Oggi 15 novembre e’ entrato in vigore il decreto attuativo sulla mediazione (Dm 150/2023) a completamento delle novità introdotte con la “riforma Cartabia”.

Queste alcune delle principali novità

  • Avvio e adesione: unitamente all’istanza o all’adesione, oltre alle spese di avvio, ora devono essere corrisposte subito anche le spese di mediazione “di primo incontro” (qui i dettagli)

  • Primo incontro: eliminato il cd primo incontro filtro. Non e’ piu’ necessaria la dichiarazione di volere o di non volere “aprire” la mediazione che e’ già’, quindi, nel merito

  • Disponibilità’ temporale: il regolamento dell’organismo deve prevedere la disponibilità temporale destinata allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore

  • Tariffe “successive”: se si raggiunge l’accordo o comunque si va oltre il primo incontro, si applicano nuove tariffe dai cui importi vanno detratte le spese di mediazione di “primo incontro” già’ pagate. qui i dettagli

  • Credito di imposta: aumentato il credito di imposta sulle spese di mediazione sino a 600 euro. Previsto il credito di imposta anche sulla parcella dell’avvocato per l’attività’ di mediazione. Credito d’imposta anche sul contributo unificato versato nella causa abbandonata a seguito di accordo di mediazione.

  • Esenzione fiscale dell’accordo dall’imposta di registro aumentata sino a 100.000 euro

Spese di avvio e Tariffe decreto 150 2023

Se desiderano maggiori dettagli potete scaricare qui un paio di slide e le relative nuove tariffe

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Pubblicato il tanto atteso DM attuativo! dolcetto o scherzetto?

Lo si attendeva da parecchio tempo.

Eccolo il DM attuativo sulla mediazione (DM 150/2023) che abroga il precedente DM 180/2010.

 E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 31/10/2023. Entrera' in vigore il 15/11/2023

Di fatto sono state confermate le previsioni di cui avevamo parlato nel webinar del 25/7/2023 visibile qui (VIDEO);se vuoi scaricare le slide sono disponibili qui SLIDE WEBINAR

Il decreto introduce importanti novita' sotto plurimi aspetti e pare essere indirizzato nel senso di rendere la mediazione il piu' effettiva possibile, aumentando le prescrizioni di professionalita' degli Organismi di mediazione e dei mediatori.

Inizia una nuova fase.

Siamo certi che gli avvocati potranno fare propria la "nuova" mediazione rappresentando un importante strumento nella propria "cassetta degli attrezzi" per la tutela dei diritti e degli interessi dei propri assistiti.

Ne parleremo presto in un webinar. Stay tuned

SCARICA IL DM 150

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

 Vigente al: 3-8-2023  
 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 60 della legge 19  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo in materia di mediazione e di  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
  Vista  la  direttiva  2008/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati  aspetti  della
mediazione in materia civile e commerciale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
    ((a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa)); 
    b)  mediatore:   la   persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
    c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito
dello svolgimento della mediazione; 
    d) organismo: l'ente pubblico o privato,  presso  il  quale  puo'
svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    e) registro: il registro degli organismi  istituito  con  decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16  del  presente
decreto, nonche', sino all'emanazione di tale  decreto,  il  registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222. 
                               Art. 2 
 
 
                 Controversie oggetto di mediazione 
 
  1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la  conciliazione  di
una  controversia  civile   e   commerciale   vertente   su   diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 
  2. Il presente decreto non preclude le  negoziazioni  volontarie  e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali,  ne'  le
procedure di reclamo e di  conciliazione  previste  dalle  carte  dei
servizi. (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
la modifica di cui al comma 2 del  presente  articolo  si  applica  a
decorrere dal 30 giugno 2023. 

Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 3 
 
 
              Disciplina applicabile e forma degli atti 
 
  1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il   regolamento
dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 8. (9) ((10)) 
  2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la  riservatezza  del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche'  modalita'  di  nomina
del mediatore che ne  assicurano  l'imparzialita',  l'indipendenza  e
l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento  dell'incarico.  (9)
((10)) 
  3. Gli atti del procedimento di  mediazione  non  sono  soggetti  a
formalita'. 
  4. La  mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'  telematiche
previste dal regolamento dell'organismo, nel  rispetto  dell'articolo
8-bis. (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
le modifiche di cui ai commi 1,  2  e  4  del  presente  articolo  si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 
                               Art. 4 
                       Accesso alla mediazione 
 
  1. La domanda di  mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' depositata da una delle parti presso  un  organismo
nel  luogo   del   giudice   territorialmente   competente   per   la
controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa
controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo
territorialmente competente presso il quale e'  stata  presentata  la
prima domanda. La competenza dell'organismo e' derogabile su  accordo
delle parti. Per determinare il tempo della domanda  si  ha  riguardo
alla data del deposito. (9) ((10)) 
  2. La domanda di mediazione deve indicare  l'organismo,  le  parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa. (9) ((10)) 
  3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto  a
informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa  la  parte  della
facolta' di chiedere la mediazione. (4) (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita'  costituzionale:  a)  dell'art.  4,
comma 3, del decreto legislativo n. 28  del  2010,  limitatamente  al
secondo periodo («L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in
cui l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'  condizione  di
procedibilita'  della  domanda  giudiziale»)  e  al  sesto   periodo,
limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi  dell'articolo  5,
comma 1»". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto.". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  il
comma 3 del presente articolo si applica a decorrere  dal  30  giugno
2023 e non prevede piu' che le modifiche di cui ai commi  1  e  2  si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 
                               Art. 5 
     (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo). 
 
  1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una
controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
responsabilita' medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo
della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti
assicurativi, bancari e finanziari, associazione  in  partecipazione,
consorzio, franchising, opera, rete,  somministrazione,  societa'  di
persone e subfornitura,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 
  2.  Nelle  controversie  di  cui  al  comma  1  l'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal  convenuto,  a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice  non  oltre  la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che  la  mediazione  non  e'
stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa  la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo
6.  A  tale  udienza,  il  giudice  accerta  se  la   condizione   di
procedibilita'  e'  stata  soddisfatta  e,  in   mancanza,   dichiara
l'improcedibilita' della domanda giudiziale. 
  3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono
anche esperire, per le materie e nei  limiti  ivi  regolamentati,  le
procedure previste: 
    a) dall'articolo 128-bis del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
    b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58; 
    c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209; 
    d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre
1995, n. 481. 
  4.  Quando  l'esperimento  del  procedimento   di   mediazione   e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo di conciliazione. 
  5. Lo svolgimento della mediazione non preclude  in  ogni  caso  la
concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la
trascrizione della domanda giudiziale. 
  6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: 
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino
alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della
provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; 
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile; 
    c) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile; 
    d)  nei  procedimenti  possessori,  fino   alla   pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
    e) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
    f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
    g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; 
    h)  nell'azione  inibitoria  di  cui   ((agli   articoli   37   e
140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. ((11)) 
 
                                                             (9) (10) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a  s.s.  12/12/2012,  n.  49),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,  comma  1,   del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo  60
della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali)". 
  Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma  2,  primo  periodo,  del
detto decreto legislativo, limitatamente alle  parole  «Fermo  quanto
previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del  detto  decreto
legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5,
comma 5 del detto  decreto  legislativo,  limitatamente  alle  parole
«Fermo quanto previsto dal comma 1 e»". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 25 giugno 2023". 
                             Art. 5-bis 
 
         (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo). 
 
  1. Quando l'azione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  e'  stata
introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo,  nel  procedimento  di
opposizione l'onere di presentare  la  domanda  di  mediazione  grava
sulla parte che  ha  proposto  ricorso  per  decreto  ingiuntivo.  Il
giudice alla prima udienza provvede sulle istanze  di  concessione  e
sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di  mediazione,  fissa
la  successiva  udienza  dopo  la  scadenza  del   termine   di   cui
all'articolo 6. A  tale  udienza,  se  la  mediazione  non  e'  stata
esperita,  dichiara  l'improcedibilita'  della   domanda   giudiziale
proposta con il ricorso per decreto  ingiuntivo,  revoca  il  decreto
opposto e provvede sulle spese. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                             Art. 5-ter 
 
  (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio). 
 
  1. L'amministratore del condominio e' legittimato  ad  attivare  un
procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il  verbale
contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa  del
mediatore    sono    sottoposti    all'approvazione    dell'assemblea
condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo
o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo  1136  del
codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine  la
conciliazione si intende non conclusa. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                            Art. 5-quater 
 
                 (Mediazione demandata dal giudice). 
 
  1. Il giudice, anche in  sede  di  giudizio  di  appello,  fino  al
momento della precisazione  delle  conclusioni,  valutata  la  natura
della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e
ogni  altra  circostanza,  puo'  disporre,  con  ordinanza  motivata,
l'esperimento  di  un  procedimento  di  mediazione.  Con  la  stessa
ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6. 
  2.  La  mediazione  demandata  dal   giudice   e'   condizione   di
procedibilita' della domanda giudiziale.  Si  applica  l'articolo  5,
commi 4, 5 e 6. 
  3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non  risulta
esperita,  il  giudice  dichiara  l'improcedibilita'  della   domanda
giudiziale. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                          Art. 5-quinquies 
 
(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito  con
               mediazione demandata e collaborazione). 
 
  1.  Il  magistrato  cura  la  propria  formazione  e   il   proprio
aggiornamento in materia  di  mediazione  con  la  frequentazione  di
seminari  e  corsi,  organizzati   dalla   Scuola   superiore   della
magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di  formazione
decentrata. 
  2. Ai fini della valutazione di cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e
corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualita'  degli  affari
definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi
costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacita'  e
laboriosita' del magistrato. 
  3.  Le  ordinanze  con  cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in
mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione
sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 
  4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica,  progetti  di  collaborazione
con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti
di  formazione  e  altri  enti  e  associazioni  professionali  e  di
categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,  per  favorire  il
ricorso alla mediazione demandata  e  la  formazione  in  materia  di
mediazione. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                            Art. 5-sexies 
 
         (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria). 
 
  1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto  costitutivo  dell'ente
pubblico  o   privato   prevedono   una   clausola   di   mediazione,
l'esperimento della mediazione e' condizione di procedibilita'  della
domanda giudiziale. Se il  tentativo  di  conciliazione  non  risulta
esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione  di  parte  entro  la
prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica
l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 
  2. La domanda di mediazione e'  presentata  all'organismo  indicato
dalla  clausola  se  iscritto  nel  registro  ovvero,  in   mancanza,
all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                               Art. 6 
 
 
                              (Durata). 
 
  1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a  tre
mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua  instaurazione  e
prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. 
  2. Il termine di cui al comma 1  decorre  dalla  data  di  deposito
della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato  dal
giudice per il deposito della stessa e, anche  nei  casi  in  cui  il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma
2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a
sospensione feriale. 
  3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la  proroga
del termine di cui al comma 1. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] e)  dell'art.
6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente  alla  frase
«e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai
sensi del quarto o del  quinto  periodo  del  comma  1  dell'articolo
cinque,»". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L: 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                               Art. 7 
 
 
            Effetti sulla ragionevole durata del processo 
 
  1. Il periodo di  cui  all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio
disposto  dal  giudice  ai  sensi  dell'articolo   5,   comma   2   e
dell'articolo 5-quater, comma 1, non si  computano  ai  fini  di  cui
all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.(4) (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] f)  dell'art.
7 del detto decreto  legislativo,  limitatamente  alla  frase  «e  il
periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art.  5,  comma
1»; g) dello stesso articolo 7  nella  parte  in  cui  usa  il  verbo
«computano» anziche' «computa»". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013 n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                               Art. 8 
                           (Procedimento). 
 
  1. All'atto della presentazione della  domanda  di  mediazione,  il
responsabile dell'organismo designa un mediatore  e  fissa  il  primo
incontro tra le parti, che deve tenersi non  prima  di  venti  e  non
oltre quaranta giorni  dal  deposito  della  domanda,  salvo  diversa
concorde indicazione  delle  parti.  La  domanda  di  mediazione,  la
designazione del mediatore, la  sede  e  l'orario  dell'incontro,  le
modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo  incontro
e ogni altra informazione utile sono comunicate alle  parti,  a  cura
dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad  assicurarne  la  ricezione.
Nelle controversie che  richiedono  specifiche  competenze  tecniche,
l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 
  2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a
conoscenza delle  parti,  la  domanda  di  mediazione  produce  sulla
prescrizione gli effetti della  domanda  giudiziale  e  impedisce  la
decadenza per una sola volta. La parte puo'  a  tal  fine  comunicare
all'altra  parte   la   domanda   di   mediazione   gia'   presentata
all'organismo  di  mediazione,  fermo  l'obbligo  dell'organismo   di
procedere ai sensi del comma 1. 
  3. Il procedimento  si  svolge  senza  formalita'  presso  la  sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di
procedura dell'organismo. 
  4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In   presenza   di   giustificati   motivi,   possono   delegare   un
rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei  poteri  necessari
per la composizione della  controversia.  I  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione  avvalendosi
di rappresentanti o delegati a conoscenza  dei  fatti  e  muniti  dei
poteri  necessari  per  la  composizione  della   controversia.   Ove
necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri  di
rappresentanza e ne da' atto a verbale. 
  5. Nei  casi  previsti  dall'articolo  5,  comma  1,  e  quando  la
mediazione e' demandata dal giudice,  le  parti  sono  assistite  dai
rispettivi avvocati. 
  6. Al  primo  incontro,  il  mediatore  espone  la  funzione  e  le
modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche'  le
parti raggiungano  un  accordo  di  conciliazione.  Le  parti  e  gli
avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine
di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto
da tutti i partecipanti. 
  7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli  albi  dei
consulenti  presso  i  tribunali.   Il   regolamento   di   procedura
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione
dei  compensi  spettanti  agli  esperti.  Al  momento  della   nomina
dell'esperto,  le  parti  possono  convenire  la  producibilita'   in
giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In  tal
caso, la relazione e' valutata  ai  sensi  dell'articolo  116,  comma
primo, del codice di procedura civile. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] h)  dell'art.
8, comma 5, del detto decreto legislativo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                             Art. 8-bis 
                (Mediazione in modalita' telematica). 
 
  1. Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica,  ciascun
atto del procedimento e' formato e sottoscritto  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo'  essere  trasmesso  a
mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di  recapito
certificato qualificato. 
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da
remoto. I sistemi di  collegamento  audiovisivo  utilizzati  per  gli
incontri del procedimento di mediazione  assicurano  la  contestuale,
effettiva  e  reciproca  udibilita'  e  visibilita'   delle   persone
collegate.   Ciascuna   parte   puo'   chiedere    al    responsabile
dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 
  3. A conclusione della  mediazione  il  mediatore  forma  un  unico
documento informatico, in  formato  nativo  digitale,  contenente  il
verbale  e  l'eventuale  accordo  e  lo  invia  alle  parti  per   la
sottoscrizione  mediante  firma  digitale  o  altro  tipo  di   firma
elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma  1,  e
quando  la  mediazione  e'  demandata  dal  giudice,   il   documento
elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo  sottoscrivono  con
le stesse modalita'. 
  4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3,  e'
inviato al mediatore che lo firma digitalmente e  lo  trasmette  alle
parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 
  5. La conservazione e l'esibizione dei documenti  del  procedimento
di mediazione svolto con  modalita'  telematiche  avvengono,  a  cura
dell'organismo di mediazione,  in  conformita'  all'articolo  43  del
decreto legislativo n. 82 del 2005. 
 
                                                           (9) ((10)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023. 
                               Art. 9 
 
 
                       Dovere di riservatezza 
 
  1.  Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio
nell'organismo o partecipa al procedimento di  mediazione  e'  tenuto
all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese  e  alle
informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. (9) ((10)) 
  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite
nel corso delle  sessioni  separate  e  salvo  consenso  della  parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
la modifica di cui al comma 1 del  presente  articolo  si  applica  a
decorrere dal 30 giugno 2023. 
                               Art. 10 
 
 
              Inutilizzabilita' e segreto professionale 
 
  1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso  del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto  anche  parziale,  iniziato,  riassunto  o
proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo  consenso  della
parte dichiarante o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.  Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni  non  e'  ammessa
prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio. 
  2. Il mediatore non puo' essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto
delle  dichiarazioni  rese  e  delle   informazioni   acquisite   nel
procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e  si  estendono  le
garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. 
                               Art. 11 
 
                   (Conclusione del procedimento). 
 
  1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto,  il  mediatore  ne  da'  atto  nel
verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al
verbale.  In  ogni  caso,  il  mediatore  formula  una  proposta   di
conciliazione  se  le  parti  gliene  fanno  concorde  richiesta   in
qualunque momento del procedimento. Prima  della  formulazione  della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13. 
  2. La proposta di conciliazione  e'  formulata  e  comunicata  alle
parti per iscritto.  Le  parti  fanno  pervenire  al  mediatore,  per
iscritto ed entro sette giorni  dalla  comunicazione  o  nel  maggior
termine indicato dal mediatore, l'accettazione  o  il  rifiuto  della
proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha  per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'
contenere  alcun  riferimento  alle   dichiarazioni   rese   o   alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento. 
  3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione  del  relativo
valore. 
  4. Il verbale conclusivo della mediazione,  contenente  l'eventuale
accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri
partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica
l'autografia   della   sottoscrizione   delle   parti   o   la   loro
impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito
presso la segreteria dell'organismo. Nel  verbale  il  mediatore  da'
atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli  incontri  e
delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 
  5. Il verbale contenente l'eventuale accordo  di  conciliazione  e'
redatto in formato digitale o, se  in  formato  analogico,  in  tanti
originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre
ad un originale per il deposito presso l'organismo. 
  6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso  la
segreteria dell'organismo e'  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo
richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia  degli
atti dei procedimenti trattati per  almeno  un  triennio  dalla  data
della loro conclusione. 
  7. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice
civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la
sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere  autenticata
da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo  raggiunto,
anche a seguito della  proposta  del  mediatore,  puo'  prevedere  il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] i)  dell'art.
11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al  periodo
«Prima della formulazione della proposta,  il  mediatore  informa  le
parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023. 
                             Art. 11-bis 
 
(Accordo  di   conciliazione   sottoscritto   dalle   amministrazioni
                             pubbliche). 
 
  1.  Ai  rappresentanti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  che  sottoscrivono  un  accordo  di  conciliazione  si  applica
l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023. 
                               Art. 12 
 
 
                  Efficacia esecutiva ed esecuzione 
 
  1. Ove tutte le parti  aderenti  alla  mediazione  siano  assistite
dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle  parti  e
dagli stessi avvocati, anche con le  modalita'  di  cui  all'articolo
8-bis, costituisce titolo  esecutivo  per  l'espropriazione  forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi  di
fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  Gli
avvocati attestano e certificano  la  conformita'  dell'accordo  alle
norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui  al  periodo
precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. (9)
((10)) 
  1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo  allegato  al  verbale  e'
omologato, su istanza  di  parte,  con  decreto  del  presidente  del
tribunale,  previo  accertamento  della  regolarita'  formale  e  del
rispetto  delle  norme  imperative  e  dell'ordine  pubblico.   Nelle
controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2  della  direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2008, il verbale e' omologato dal presidente del  tribunale  nel  cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione. (9) ((10)) 
  2. Con l'omologazione l'accordo costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (9) ((10)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
le modifiche di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del  presente  articolo  si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 
                             Art. 12-bis 
 
 
(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento
                           di mediazione). 
 
  1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al  primo
incontro del procedimento di mediazione,  il  giudice  puo'  desumere
argomenti di prova nel successivo  giudizio  ai  sensi  dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  2. Quando la mediazione costituisce condizione  di  procedibilita',
il giudice condanna la parte costituita che  non  ha  partecipato  al
primo incontro senza giustificato motivo  al  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al
doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento  che  definisce
il giudizio, il giudice, se richiesto, puo'  altresi'  condannare  la
parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento
in favore della controparte di una somma equitativamente  determinata
in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio  maturate
dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 
  4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia
del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  al  pubblico  ministero  presso  la   sezione
giurisdizionale della Corte dei  conti,  e  copia  del  provvedimento
adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorita'  di
vigilanza competente. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023. 
                               Art. 13 
 
Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di  conciliazione
                             (9) ((10)) 
 
  1. Quando il provvedimento che definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la
ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha
rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla
formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92  e  96,  commi
primo,  secondo  e  terzo,  del  codice  di  procedura   civile.   Le
disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano  altresi'  alle
spese per l'indennita' corrisposta al mediatore  e  per  il  compenso
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. (9) ((10)) 
  2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente. 
  3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e  2  non  si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. 
                                                                  (4) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale),   l'illegittimita'    costituzionale:    [...]    l)
dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo
«resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96  del  codice  di
procedura civile»". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
le modifiche di cui al comma 1 e rubrica  del  presente  articolo  si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 
                               Art. 14 
 
 
                       Obblighi del mediatore 
 
  1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto  divieto  di  assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli
affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente  inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto  di
percepire compensi direttamente dalle parti. 
  2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  e'  designato,
una dichiarazione di  indipendenza  e  di  imparzialita'  secondo  le
formule previste dal regolamento di  procedura  applicabile,  nonche'
gli   ulteriori   impegni   eventualmente   previsti   dal   medesimo
regolamento; 
    b) comunicare immediatamente  al  responsabile  dell'organismo  e
alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura,  idonee
ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialita'; 
    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell'ordine pubblico e delle norme imperative; 
    d) corrispondere immediatamente a  ogni  richiesta  organizzativa
del responsabile dell'organismo. (9) ((10)) 
  3. Su istanza di parte,  il  responsabile  dell'organismo  provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il  regolamento  individua
la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando  la  mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023. 
                               Art. 15 
 
 
                  Mediazione nell'azione di classe 
 
  1. Quando e' esercitata l'azione di classe  prevista  dall'articolo
840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta
dopo la scadenza del termine per l'adesione,  ha  effetto  anche  nei
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. (9)
((10)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1)  che
la modifica di cui al comma 1 del  presente  articolo  si  applica  a
decorrere dal 30 giugno 2023. 

(( Capo II-bis
(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale) ))

                             Art. 15-bis 
 
 
      (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita'). 
 
  1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente  capo,  il
patrocinio  a  spese  dello  Stato  alla  parte  non   abbiente   per
l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di
cui  all'articolo  5,  comma  1,  se  e'   raggiunto   l'accordo   di
conciliazione. 
  2. L'ammissione al patrocinio e'  esclusa  nelle  controversie  per
cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                             Art. 15-ter 
 
 
              (Condizioni reddituali per l'ammissione). 
 
  1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
risultante  dall'ultima  dichiarazione,  non  superiore   all'importo
indicato dagli articoli 76 e 77 del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                           Art. 15-quater 
 
 
                (Istanza per l'ammissione anticipata) 
 
  1.  L'interessato  che   si   trova   nelle   condizioni   indicate
nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio  a
spese dello Stato al fine di proporre  domanda  di  mediazione  o  di
partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5,
comma 1. 
  2. L'istanza per  l'ammissione,  a  pena  di  inammissibilita',  e'
redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78,  comma  2,  e
79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e  in
diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della  pretesa
che si intende far valere. 
  3. Per i redditi prodotti all'estero, il  cittadino  di  Stato  non
appartenente   all'Unione   europea   o   l'apolide,   a   pena    di
inammissibilita',  correda  l'istanza  per   l'ammissione   con   una
certificazione dell'autorita' consolare  competente  che  attesta  la
veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita'  di
presentare  tale  certificazione,  l'istanza  e'  corredata  da   una
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  redatta   ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                          Art. 15-quinquies 
 
 
(Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e
                       nomina dell'avvocato). 
 
  1.  L'istanza  per  l'ammissione  anticipata   e'   presentata,   o
personalmente o a mezzo raccomandata  o  a  mezzo  posta  elettronica
certificata o con altro servizio elettronico di recapito  certificato
qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne  ha  autenticato
la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo  dove  ha
sede l'organismo di mediazione competente individuato in  conformita'
all'articolo 4, comma 1. 
  2.  Entro  venti  giorni  dalla  presentazione   dell'istanza   per
l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli  avvocati,  verificatane
l'ammissibilita',  ammette  l'interessato  al  patrocinio,   in   via
anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione. 
  3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare  un  avvocato  scelto
tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati  per  il  patrocinio  a
spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del  luogo
dove ha sede l'organismo  di  mediazione  competente  individuato  in
conformita' all'articolo 4, comma 1. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                           Art. 15-sexies 
 
 
(Ricorso   avverso   il   rigetto   dell'istanza   per   l'ammissione
                            anticipata). 
 
  1. Contro il  rigetto  dell'istanza  per  l'ammissione  anticipata,
l'interessato  puo'  proporre  ricorso,  entro  venti  giorni   dalla
comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha
sede il consiglio dell'ordine che ha adottato  il  provvedimento.  Si
applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                           Art. 15-septies 
 
 
        (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). 
 
  1. L'ammissione anticipata al patrocinio  e'  valida  per  l'intero
procedimento di mediazione. 
  2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi  3  e  4,  non  sono
dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. 
  3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione  e'
confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio  dell'ordine  che
ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto
di congruita' sulla parcella. 
  4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso  richiesto
dall'avvocato ed  e'  corredata  dall'accordo  di  conciliazione.  Il
consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione
e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo  indicato
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette
copia della parcella vistata  all'ufficio  competente  del  Ministero
della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie  e
all'organismo di mediazione. 
  5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal proprio assistito
compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi  da  quelli  previsti
dal presente capo.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo  e  si  applica
l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 115 del 2002. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                           Art. 15-octies 
 
 
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese
                           dell'avvocato) 
 
  1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26
novembre  2021,  n.  206,  sono  stabiliti  gli   importi   spettanti
all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a
titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita'  di   liquidazione   e   di   pagamento,   anche   mediante
riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle  somme
determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e  i
contenuti della relativa richiesta e i controlli  applicabili,  anche
di autenticita'. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                           Art. 15-novies 
 
 
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo
                              decreto) 
 
  1.  L'insussistenza  dei  presupposti  per  l'ammissione   di   cui
all'articolo 15-ter, da  chiunque  accertata,  anche  a  seguito  dei
controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2,  e'  comunicata  al
consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione. 
  2.  Le  sopravvenute  modifiche  delle  condizioni  reddituali  che
escludono l'ammissione al patrocinio sono  immediatamente  comunicate
dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio  dell'ordine  che
ha deliberato l'ammissione in via anticipata. 
  3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio
dell'ordine, effettuate  le  verifiche  ritenute  necessarie,  revoca
l'ammissione e ne da' comunicazione all'interessato,  all'avvocato  e
all'organismo di mediazione. 
  4. Contro il provvedimento di revoca  l'interessato  puo'  proporre
ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente
del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio  dell'ordine  che
lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                           Art. 15-decies 
 
 
      (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza). 
 
  1. Chiunque, al  fine  di  ottenere  o  mantenere  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, formula  l'istanza  per  l'ammissione
corredata  dalla   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione,
attestante falsamente la  sussistenza  delle  condizioni  di  reddito
previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
  2. Si applica  l'articolo  88  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                          Art. 15-undecies 
 
 
                     (Disposizioni finanziarie). 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui
all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 

Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ((ed enti di formazione))

                               Art. 16 
 
 
      Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 
 
  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serieta'  ed
efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su
istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 
  1-bis. Ai fini dell'abilitazione di  cui  al  comma  1  e  del  suo
mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': 
    a)   l'onorabilita'   dei   soci,   degli   amministratori,   dei
responsabili e dei mediatori degli organismi; 
    b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo,
dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di   mediazione,
conciliazione o  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  di
formazione nei medesimi ambiti; 
    c)  l'impegno  dell'organismo  a  non  prestare  i   servizi   di
mediazione,   conciliazione   e   risoluzione    alternativa    delle
controversie quando ha un interesse nella lite. (9) ((10)) 
  1-ter. Ai fini  di  cui  al  comma  1  costituiscono  requisiti  di
efficienza  dell'organismo  l'adeguatezza   dell'organizzazione,   la
capacita' finanziaria,  la  qualita'  del  servizio,  la  trasparenza
organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la  qualificazione
professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
(9) ((10)) 
  2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la
sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di
separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che
richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e
internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali
decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento
di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva
variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto
stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei
dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e  dei
relativi criteri di calcolo,  proposte  per  l'approvazione  a  norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro  il  Ministero
della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. (9) ((10)) 
  4. La vigilanza sul registro  e'  esercitata  dal  Ministero  della
giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono  di  diritto  mediatori.
Gli avvocati  iscritti  ad  organismi  di  mediazione  devono  essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di  aggiornamento  teorico-pratici  a  cio'
finalizzati, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  62  del
codice   deontologico   forense.   Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.(4) (9) ((10)) 
  5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,  con  decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto  ,
in  conformita'  all'articolo  16-bis,  stabilisce  i   criteri   per
l'iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,
nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in  modo  da
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo  stesso
decreto,  e'  stabilita  la  data  a   decorrere   dalla   quale   la
partecipazione all'attivita' di formazione di cui al  presente  comma
costituisce   per   il   mediatore   requisito   di    qualificazione
professionale. (9) ((10)) 
  6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei
formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente,
presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                             Art. 16-bis 
 
 
                        (Enti di formazione). 
 
  1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione
in materia di mediazione  gli  enti  pubblici  o  privati  che  danno
garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti  dall'articolo  16,
commi 1-bis e 1-ter. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  l'ente  di  formazione  e'  altresi'
tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed
esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione
alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualita'  della
formazione  erogata  dall'ente,  la  completezza,   l'adeguatezza   e
l'aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed
esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il  responsabile
comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei
formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni
del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. 
  3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce  altresi'
i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari
per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione,  nei  rispettivi
elenchi. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                               Art. 17 
 
 
             (Risorse, regime tributario e indennita'). 
 
  1.  Tutti  gli  atti,  documenti  e   provvedimenti   relativi   al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
  2. Il verbale  contenente  l'accordo  di  conciliazione  e'  esente
dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 
  3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda  di
mediazione o al  momento  dell'adesione,  corrisponde  all'organismo,
oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennita'
comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo
svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude
senza l'accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a
corrispondere importi ulteriori. 
  4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le  ulteriori
spese  di  mediazione  dovute  dalle   parti   per   la   conclusione
dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 
  5.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   sono
determinati: 
    a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
    b) i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
    c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per
le spese di mediazione per il primo incontro; 
    d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 
    e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi  in
cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice; 
    f) i criteri per la determinazione  del  valore  dell'accordo  di
conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 
  6. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,   ovvero
dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e'  dovuta  alcuna
indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 
  7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. 
  8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato  ogni  tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto  nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
  9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, valutati in 5,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  in  7,018
milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e  7,018  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente  riduzione
della  quota  delle  risorse  del  «Fondo  unico  giustizia»  di  cui
all'articolo 2, comma 7, lettera b) del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181, che, a  tale  fine,  resta  acquisita  all'entrata  del
bilancio dello Stato; 
    b) quanto a 6,08 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'attuazione
della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206. 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] m)  dell'art.
17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n)  dell'art.
17, comma 5, del detto decreto legislativo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                               Art. 18 
 
 
                    Organismi presso i tribunali 
 
  1.  I  consigli  degli  ordini  degli  avvocati  possono  istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio  personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal  presidente  del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16. 
                               Art. 19 
 
 
       Organismi presso i consigli degli ordini professionali 
                   e presso le camere di commercio 
 
  1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per  le
materie riservate alla loro  competenza,  previa  autorizzazione  del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 e  gli  organismi  istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono
iscritti al registro a semplice domanda,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

                               Art. 20 
 
 
(Credito d'imposta  in  favore  delle  parti  e  degli  organismi  di
                            mediazione). 
 
  1. Alle parti e' riconosciuto, quando  e'  raggiunto  l'accordo  di
conciliazione,  un  credito  d'imposta   commisurato   all'indennita'
corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  17,  commi  3  e  4,  fino   a
concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo  5,  comma
1, e quando la mediazione e' demandata dal  giudice,  alle  parti  e'
altresi' riconosciuto un credito d'imposta  commisurato  al  compenso
corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella  procedura  di
mediazione, nei limiti  previsti  dai  parametri  forensi  e  fino  a
concorrenza di euro seicento. 
  2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla
parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad
un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone
fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso
di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della
meta'. 
  3. E' riconosciuto un ulteriore credito  d'imposta  commisurato  al
contributo unificato versato  dalla  parte  del  giudizio  estinto  a
seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite
dell'importo   versato    e    fino    a    concorrenza    di    euro
cinquecentodiciotto. 
  4.  Agli  organismi  di  mediazione  e'  riconosciuto  un   credito
d'imposta  commisurato  all'indennita'  non  esigibile  dalla   parte
ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo
15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro
ventiquattromila. 
  5. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della
legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina
degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di
diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da
esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull'autenticita'
della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via  telematica
all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei  relativi
importi a ciascuno comunicati. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, valutato in  euro  51.821.400  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per l'attuazione della delega  per  l'efficienza  del  processo
civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021,
n. 206. 
  7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al  versamento
dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate  ai
crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia  delle
entrate - Fondi di bilancio". 
 
                                                           (9) ((10)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
                               Art. 21 
 
 
                      Informazioni al pubblico 
 
  1. Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,
in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo. 

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 22 
 
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
  scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
  1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  e'  aggiunto  il  seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge  18  giugno
2009, n. 69;». 
                               Art. 23 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente
decreto. 
  2. Restano ferme  le  disposizioni  che  prevedono  i  procedimenti
obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati,
nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti  di  conciliazione
relativi alle controversie di cui  all'articolo  409  del  codice  di
procedura civile. I procedimenti di cui al  periodo  precedente  sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto. 
                               Art. 24 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
(1) ((3)) 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 
                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
16-decies) che il termine di cui al presente articolo,  comma  1,  e'
prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in  materia
di  condominio  e  di  risarcimento   del   danno   derivante   dalla
circolazione di veicoli e natanti. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre
2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] o), dell'art.
24 del detto decreto legislativo". 

Mediazione e processo. Quando è che il giudice "manderà" in mediazione?

A fronte dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia che ha, di fatto, rivoluzionato il processo civile, ci stiamo chiedendo come i Giudici si comporteranno per quanto concerne l’invio delle parti in mediazione in adempimento della condizione di procedibilità per le materia previste dall’art. 5 del D.l 28-2010 anch’esso recentemente riformato.

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Riforma. Tutto Pronto? NI'...

Dal 30/6/2023 è entrata in vigore l'ultima parte della riforma "Cartabia" anche per quanto riguarda la mediazione.

Tuttavia ad oggi, 3/7/2023 non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi.

Queste, fra le altre, le novità più rilevanti:

- primo incontro effettivo

- il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non dopo 40 giorni

- telematica e firme digitali

- aumentate le materie che sono condizione di procedibilità

- aumentata la sanzione in caso di non partecipazione

- le persone giuridiche posso presenziare con un procuratore o un delegato

- rivisti gli importi del credito di imposta e allargate le ipotesi anche ai compensi del legale e al contributo unificato

- opposizione a d.i. È l’opposto onerato. In mancanza, se condizione di procedibilità, revoca del decreto. Ora è legge

- rivisto completamente l'assetto del gratuito patrocinio

Qui sotto e' possibile leggere il d.lgs 28/2010 in vigore come modificato dalla "riforma Cartabia"  (con i differenti momenti di entrata in vigore: 28/2/2023 e 30/6/20223)  

VEDI IL DOCUMENTO

 

 

Decreto Legislativo 28/2010 - testo integrato con la "riforma Cartabia"

Decreto Legislativo 28/2010 - testo integrato con la "riforma Cartabia"

Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Testo coordinato con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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