Corte di appello di Napoli, sentenza 586 del 2 febbraio 2024
In estrema sintesi, la sentenza in questione riguarda un ricorso in appello in cui viene anche contestata la censura sulla inammissibilità dell'atto di gravame e si esamina un'eccezione sollevata dalla difesa della parte appellata riguardante l'improcedibilità dell'appello derivante da presunti vizi nella procedura di mediazione con riferimento alla comunicazione della mediazione via PEC all'avvocato anzichè alla parte personalmente
La parte appellante avrebbe avviato la procedura di mediazione notificando l'istanza tramite l'Organismo di mediazione, ma la parte appellata contesta che tale notifica sia stata effettuata al suo procuratore anziché alla parte personalmente, come richiesto dalla normativa.
Tuttavia, viene sottolineato che l'organismo di mediazione ha inviato l'invito all'incontro di mediazione al procuratore costituito nel processo. Inoltre, si argomenta che la comunicazione al procuratore costituito è conforme alla normativa, che richiede la comunicazione "con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".
Si sottolinea che la finalità della comunicazione è garantire che la parte sia informata e possa partecipare all'incontro di mediazione, assistita dal proprio avvocato. Si evidenzia che la comunicazione al procuratore costituito nel processo è funzionale a questo principio e non esclude la possibilità che la parte sia informata in modo efficace.
Si argomenta che una lettura diversa della normativa sarebbe eccessivamente formalistica e non considererebbe la prassi comune di inviare comunicazioni relative alla mediazione agli avvocati costituiti nel processo.
In conclusione, si ritiene ragionevole che la comunicazione dell'invito al procuratore costituito nel processo sia sufficiente per garantire l'effettiva conoscibilità della mediazione alla parte rappresentata.