Quando non aderire alla mediazione costa caro: la svolta del Tribunale di Lamezia Terme
Con la sentenza n. 357/2025, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo perché l’opponente – pur regolarmente invitato – non ha partecipato al primo incontro di mediazione.
Una decisione raffinata, con un’interpretazione illuminata dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, dove spesso si ritiene sufficiente che il procedimento di mediazione venga “attivato”.
Il punto chiave: l'opponente non è onerato a proporre la mediazione, ma è comunque "responsabile"
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo si sa che l’onere di attivare la mediazione è in capo all’opposto (cioè il creditore).
Questo è un dato scolpito nella normativa.
E infatti, in questo caso, la mediazione era stata attivata regolarmente.
Tuttavia, a disertare l’incontro è stato l’opponente, cioè colui che aveva proposto l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudice ha ritenuto che questa assenza abbia impedito la realizzazione della mediazione stessa, rendendo la domanda giudiziale improcedibile.
“La mancata partecipazione alla mediazione degli attori/opponenti ha infatti reso, di fatto, impossibile esperire la mediazione”, si legge nella motivazione.
Perché è una sentenza innovativa?
Perché non punisce la mancata attivazione, ma la mancata adesione. E lo fa affermando un principio forte: l’effettività della mediazione richiede il coinvolgimento di entrambe le parti, non solo un gesto unilaterale di chi la promuove.
Chi riceve un invito a mediazione, anche se non ha l’obbligo di attivarla, ha comunque il dovere di presentarsi.
