Interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Sent. 31/05/2025, n. 14676) che affronta una questione rilevante in tema di condizioni di procedibilità del giudizio, in particolare riguardo alla validità della procura rilasciata al rappresentante di una parte (nella specie, una compagnia assicuratrice) per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
Il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione stabilisce che:
- Per il valido conferimento del potere di rappresentanza ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione (disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010), è necessario e sufficiente che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi.
- Ciò implica che il rappresentante deve avere il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale.
- È inoltre indispensabile che il rappresentante sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa.
- Non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso.
Nel caso specifico, la procura conferita al legale della società assicuratrice, sebbene di carattere generale e non riferita alla specifica controversia, è stata ritenuta idonea in quanto rilasciata con atto notarile, prevedeva poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e specificamente il potere di partecipare alla mediazione, e il legale aveva piena conoscenza dei fatti di causa.
La Corte ha rafforzato questa interpretazione sottolineando che le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali devono essere sempre interpretate restrittivamente, al fine di non precludere o rendere eccessivamente oneroso l'accesso alla tutela giurisdizionale, in linea con i principi costituzionali e la giurisprudenza europea. Imporre un riferimento specifico alla singola controversia, non previsto dalla legge, ostacolerebbe inutilmente la libertà della parte nello stabilire le modalità di partecipazione alla mediazione.
