
Interessante sentenza del Tribunale di Milano in merito alla vexata quaestio sulla natura della procura sostanziale in mediazione.
In breve il Giudice ha ritenuto che secondo il combinato disposto dell’art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve avere la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere e dell’art. 3 d.lgs. 28/2010, secondo cui gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità, anche la procura sostanziale in mediazione sia esente da formalità.
Fonte: Ilcaso.it


