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Aggiornamento del decreto legislativo 28/2010 in vigore dal 25 gennaio 2025


Dal 25 gennaio 2025 sono in vigore le modifiche al d.lgs. 28/2010 apportate del d.lgs. n. 216 del 27/12/2024.
Di seguito le principali variazioni in merito alla procura sostanziale (delega), alla durata della mediazione, alla distinzione tra mediazione telematica e mediazione da remoto, alla mediazione delegata e all'omologazione da parte del tribunale competente.
Mediazione e procura sostanziale: modalità di delega per la partecipazione agli incontri

Il legislatore ha finalmente semplificato la modalità di delega per la partecipazione agli incontri di mediazione, che dovrà essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata.

È importante precisare, inoltre, che la delega deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante e deve essere depositata dal delegato, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Un'eccezione. La procura deve essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato solo se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti, o compiono uno degli atti, soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c.
 
Un ottimo punto di arrivo che semplificherà il lavoro del mediatore e delle parti e degli avvocati.

Durata della mediazione e possibili proroghe

L’art. 6 relativo alla durata della mediazione modifica la durata iniziale da 3 a 6 mesi. La scadenza è prorogabile di 3 mesi in 3 mesi, su accordo scritto delle parti allegato al verbale o direttamente a verbale.

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. È importante sottolineare che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

Una precisazione. Se la mediazione è demandata dal giudice è possibile una sola proroga di 3 mesi. In questo caso, il termine decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice ha mandato in mediazione. L'eventuale proroga del termine va comunicata al giudice mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Mediazione telematica e mediazione da remoto: le principali differenze

Tra le novità più rilevanti nell'aggiornamento del d.lgs 28/2010, vanno evidenziate anche quelle relative allo svolgimento della mediazione in via telematica e da remoto.

Nel dettaglio la MEDIAZIONE TELEMATICA (nuovo art. 8 bis) è quella in cui tutti gli atti sono digitalizzati.
Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:
- necessita del consenso delle parti;
- tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;
- a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo;
- il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.

Nuova è la disciplina del neo inserito articolo 8 ter sulla MEDIAZIONE DA REMOTO, in cui “ciascuna parte” può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità visibilità delle persone collegate”.
In tal caso, quando vi sia necessità di acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD, qualora vi sia il consenso di tutte, ovvero, qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore - precisazione non esente da criticità o da possibili equivoche interpretazioni, visto il collegamento da remoto, appunto.
 
Mediazione delegata fino alla rimessione in decisione
Un'ulteriori novità attiene alla mediazione delegata.
Il giudice potrà delegare in mediazione fino all’udienza di rimessione in decisione, e non già fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Omologazione dal tribunale competente

Una precisazione utile attiene all'omologazione da parte del tribunale competente, nel caso in cui le parti aderenti alla mediazione non siano tutte assistite dagli avvocati. In questo caso, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto.

Una specifica sul regime transitorio. Le modifiche sulla durata si applicheranno anche alle mediazioni in corso al 25/1/2025.
Le restanti, in assenza di alcuna previsione, solo sulle procedure depositate dal 25/1/2025.

Per ulteriori approfondimenti, confrontiamoci pure.
 

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