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Mediazione e negoziazione assistita: le principali differenze

La mediazione e la negoziazione assistita rientrano nella categoria dei sistemi di risoluzione alternativa (alle liti/al Tribunale) delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
Sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita il legislatore ha previsto delle specifiche materie per le quali è obbligatorio esperire le procedure, non essendo, tuttavia, possibile sostituire l’una con l’altra a propria discrezione qualora la legge ne richieda una in modo specifico.



Di seguito sono evidenziate le principali differenze tra i due istituti: mediazione (D.Lgs. n.28/2010 recentemete modificata dal Correttivo Cartabia) e negoziazione assistita (D.L. n. 132/2014).

Come si avvia una mediazione e come una negoziazione assistita.
La procedura di mediazione si avvia nel seguente modo: la parte istante deposita la domanda di mediazione presso l’Organismo di Mediazione scelto dalla stessa (competente per territorio) e corrisponde le spese di avvio della procedura previste per legge.

Per quanto riguarda la negoziazione assistita, invece, il legale di una parte trasmette l’invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita tramite raccomandata o via pec al legale della controparte o direttamente a quest’ultima qualora la stessa non abbia ancora un difensore.

Come si aderisce a una mediazione e come a una negoziazione assistita.

Per partecipare a una procedura di mediazione, la parte chiamata in mediazione formalizza la propria adesione e corrisponde all’Organismo di Mediazione le spese di partecipazione alla procedura nella stessa misura di parte istante.
Per aderire alla negoziazione assistita, la parte che ha ricevuto l’invito deve comunicare la propria risposta entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

Come si svolge la mediazione e in che modo la negoziazione assistita.

L’Organismo di Mediazione prescelto fissa l’incontro e comunica l’invito ad aderire alla procedura unitamente alla data del primo incontro alla parte chiamata in mediazione. L’incontro o gli incontri sono, poi, gestiti dal mediatore.

In caso di negoziazione assistita, invece, gli avvocati delle part gestiscono la programmazione degli incontri ovvero si accordano tra loro in via epistolare. E sono loro stessi a gestire l’incontro o gli incontri.

Quanto dura la procedura di mediazione e quanto la negoziazione assistita

La durata della procedura di mediazione (a seguito del Correttivo Cartabia)  deve essere conclusa entro 6 mesi dal deposito della domanda di mediazione. Tale termine è prorogabile, su accordo (scritto)  delle parti, per ulteriori 3 mesi. Il correttivo ha poi apportato un ulteriore modifica andando a distinguere la mediazione delegata dal Giudice, la quale potrà essere proprogata una sola volta di ulteriori 3 mesi e non oltre. (Si precisa che il termine dei primi sei mesi decorre dalla data del provvedimento di delega del Giudice).
Diversamente, per tutte le altre mediazioni (obbligatorie e volontarie) la durata è di sei mesi prorogabile (sempre e solo per iscritto) di 3 mesi in 3 mesi ad infinitum. (In questo caso il termine inizia a decorrere dal deposito della domanda presso l'Organismo di Mediazione)

La procedura di negoziazione assistita, invece, non può avere una durata inferiore ad 1 mese e superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni, su accordo tra le part

Che valore ha l’accordo raggiunto in mediazione o in negoziazione assistita?
Il verbale contenente l’accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti presenti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore costituisce un titolo esecutivo.
Anche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati durante la negoziazione assistita costituisce un titolo esecutivo.

Cosa succede se non si aderisce alla procedura di mediazione o di negoziazione assistita?

Se le parti non aderiscono al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.c.

Per quanto riguarda la negoziazione assistita, invece, la mancata risposta all’invito di stipula di convenzione di negoziazione assistita o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96, co. 1,2 e 3 e dall’art. 642, co. 1 c.p.c.

Materie obbligatorie per la procedura di mediazione e per la negoziazione assistita.

Le materie obbligatorie per la mediazione sono le seguenti:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia:
- locazione e comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone e subfornitura.

Le materie obbligatorie per la negoziazione assistita sono le seguenti:
- risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma non superiore ad € 50.000,00 (con l’esclusione delle materie di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010).

Infine, è opportuno sottolineare che per entrambe le procedure sono riconosciuti vantaggi fiscali, in misura diversa a seconda dell’istituto, sottoforma di credito di imposta (clicca qui per un approfondimento sul credito d'imposta). 

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