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Procura sostanziale in mediazione: si vede la luce in fondo al tunnel

Lo schema di riforma al d.lgs. 28/2010 incide finalmente (e bene) su un punto controverso: la forma della procura sostanziale in mediazione

Come noto in dottrina e giurisprudenza il tema su quale debba essere la forma della procura sostanziale in mediazione è ad oggi controverso.

La questione non è di poco momento visto che le conseguenze di una scelta "erronea" sulla forma della procura sostanziale possono essere molto rilevanti (quando la mediazione è condizione di procedibilità). Basti pensare che ad una procura sostanziale ritenuta non valida corrisponde la mancata presenza della parte in mediazione, con tutto quello che ne può conseguire nel processo. Ad esempio, il mancato assolvimento della condizione di procedibilità.

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Schema di modifica al d.lgs. 28/2010

Schema di modifica al d.lgs. 28/2010

Il Consiglio dei ministri del 17/9/2024, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha dato il via libera, in esame preliminare, ad uno schema di Dlgs
di modifica del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in materia di mediazione civile  e commerciale e negoziazione assistita

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Comprendere i Costi della Mediazione Civile in Italia

Comprendere i Costi della Mediazione Civile in Italia

In questo articolo, analizzeremo le spese per la procedura di mediazione e chiariremo chi è tenuto al pagamento.

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Partecipazione in mediazione, quando è possibile delegare un rappresentante?

Partecipazione in mediazione, quando è possibile delegare un rappresentante?

I “giustificati motivi”

Molto frequentemente viene chiesto quali siano i giustificati motivi in presenza dei quali le parti possono delegare un rappresentante a partecipare agli incontri di mediazione ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010 comma 4.

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Spese di mediazione. Domande Frequenti (FAQ)

Cosa sono le indennità di mediazione per il primo incontro?

Sono le indennità di mediazione per l'attività del primo incontro. Sono composte dalle spese di avvio + le spese di mediazione.

Per depositare una domanda di mediazione sono dovute sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro?

Sì, sono previsti come inderogabili dall'art. 28 e dall'art. 34 dm 150/2022 (vedi tabella qui)

Le spese di mediazione di primo incontro si aggiungono quindi alle eventuali spese di mediazione previste dalle tariffe?

No. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo al primo incontro o si prosegua oltre il primo incontro, gli importi già versati a titolo di spese di mediazione di primo incontro (non le spese di avvio) vengono detratti da quelli di cui alla tariffa (vedi tariffa)

Es. per una mediazione obbligatoria di valore pari ad euro 23.000

Costi per attivare la mediazione: spese avvio € 73,20 + spese di mediazione 1° incontro € 117,12 = tot. € 190,32

Accordo al 1° incontro o prosecuzione oltre primo incontro: € 429,44 - € 117,12=tot. € 312,32

Sono dovuti aumenti in caso di esito positivo?

Sì.

Se l'accordo è raggiunto al primo incontro è previsto un aumento pari al 10% sul residuo degli importi come da tariffa.

Nell'esempio sopra l'aumento sarebbe, quindi, di euro: 31,23 (10% di euro 312,32)

Se l'accordo è raggiunto ad un incontro successivo la primo è previsto un aumento pari al 25% sul residuo degli importi come da tariffa

Nell'esempio sopra l'aumento sarebbe di euro: 78,08 (25% di euro 312,32)

Se la parte invitata in mediazione non partecipa sono dovuti altri importi oltre a quanto già versato?

No, null'altro è dovuto

Se la parte invitata in mediazione partecipa ma al primo incontro non si trova l'accordo, sono dovuti altri importi oltre a quanto già versato?

No, null'altro è dovuto

La parte invitata in mediazione quali costi deve sostenere per partecipare?

Esattamente gli stessi di quelli sostenuti dalla parte istante. Quindi per partecipare ad una mediazione la parte invita deve corrispondere le spese di avvio + le spese di mediazione di primo incontro (vedi tabella)

E' possibile avere qualche dettaglio in piu'?

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Esiste un calcolatore online?

Si' clicca qui 

 

 


Art. 28

Indennita' e spese per il primo incontro 

1.  Per  il  primo  incontro  le  parti  sono  tenute   a   versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita',  oltre alle spese vive. 
2. L'indennita' comprende le spese di  avvio  del  procedimento  di mediazione e le spese di  mediazione  comprendenti  il  compenso  del
mediatore previste dai commi 4 e 5. 
3. Sono altresi' dovute e versate  le  spese  vive,  diverse  dalle spese di  avvio,  costituite  dagli  esborsi  documentati  effettuati
dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando  la  parte  e'  priva  di
propria firma digitale e per il rilascio delle  copie  dei  documenti previsti dall'articolo 16, comma 4. 
4. Sono dovuti e versati a titolo di  spese  di  avvio  i  seguenti importi: 
    € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; 
    € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; 
    € 110,00 per  le  liti  di  valore  superiore  a  €  50.000,00  e indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: 
    € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000  e  per  le cause di valore indeterminabile basso; 
    € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a €  50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; 
    € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per  le cause di valore indeterminabile alto. 
 6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento  non  prosegue  con  incontri  successivi  sono   dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5. 
 7. Quando il primo incontro si conclude con la  conciliazione  sono altresi'  dovute  le  ulteriori  spese  di  mediazione  calcolate  in conformita' all'articolo 30, comma 1. 
 8. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  o quando  e'  demandata  dal  giudice,  l'indennita'   di   mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate  ai sensi del comma 7. 

 

Chiusura natalizia dal 2 al 5 gennaio 2024

Siamo chiusi dal 2 al 5 gennaio compresi.

I depositi di nuove domande di mediazione effettuati nel periodo di chiusura verranno elaborati dal giorno 8 gennaio 2024

 

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