Siamo chiusi dal 2 al 5 gennaio compresi.
I depositi di nuove domande di mediazione effettuati nel periodo di chiusura verranno elaborati dal giorno 8 gennaio 2024

Interessante sentenza del Tribunale di Milano in merito alla vexata quaestio sulla natura della procura sostanziale in mediazione.
In breve il Giudice ha ritenuto che secondo il combinato disposto dell’art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve avere la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere e dell’art. 3 d.lgs. 28/2010, secondo cui gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità, anche la procura sostanziale in mediazione sia esente da formalità.
Fonte: Ilcaso.it

Interessante sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2338/2023 del 23/11/2023
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, confermando quindi il decreto, poiché', in mancanza della partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione ex art. 5 d.lgs 28/20210, la condizione di procedibilità' non può dirsi realizzata.

Oggi 15 novembre e’ entrato in vigore il decreto attuativo sulla mediazione (Dm 150/2023) a completamento delle novità introdotte con la “riforma Cartabia”.
Queste alcune delle principali novità
Avvio e adesione: unitamente all’istanza o all’adesione, oltre alle spese di avvio, ora devono essere corrisposte subito anche le spese di mediazione “di primo incontro” (qui i dettagli)
Primo incontro: eliminato il cd primo incontro filtro. Non e’ piu’ necessaria la dichiarazione di volere o di non volere “aprire” la mediazione che e’ già’, quindi, nel merito
Disponibilità’ temporale: il regolamento dell’organismo deve prevedere la disponibilità temporale destinata allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore
Tariffe “successive”: se si raggiunge l’accordo o comunque si va oltre il primo incontro, si applicano nuove tariffe dai cui importi vanno detratte le spese di mediazione di “primo incontro” già’ pagate. qui i dettagli
Credito di imposta: aumentato il credito di imposta sulle spese di mediazione sino a 600 euro. Previsto il credito di imposta anche sulla parcella dell’avvocato per l’attività’ di mediazione. Credito d’imposta anche sul contributo unificato versato nella causa abbandonata a seguito di accordo di mediazione.
Esenzione fiscale dell’accordo dall’imposta di registro aumentata sino a 100.000 euro
Spese di avvio e Tariffe decreto 150 2023
Se desiderano maggiori dettagli potete scaricare qui un paio di slide e le relative nuove tariffe
Lo si attendeva da parecchio tempo.
Eccolo il DM attuativo sulla mediazione (DM 150/2023) che abroga il precedente DM 180/2010.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 31/10/2023. Entrera' in vigore il 15/11/2023
Di fatto sono state confermate le previsioni di cui avevamo parlato nel webinar del 25/7/2023 visibile qui (VIDEO);se vuoi scaricare le slide sono disponibili qui SLIDE WEBINAR
Il decreto introduce importanti novita' sotto plurimi aspetti e pare essere indirizzato nel senso di rendere la mediazione il piu' effettiva possibile, aumentando le prescrizioni di professionalita' degli Organismi di mediazione e dei mediatori.
Inizia una nuova fase.
Siamo certi che gli avvocati potranno fare propria la "nuova" mediazione rappresentando un importante strumento nella propria "cassetta degli attrezzi" per la tutela dei diritti e degli interessi dei propri assistiti.
Ne parleremo presto in un webinar. Stay tuned
Pubblichiamo una tabella riassuntiva sulle esenzioni e sul credito di imposta previsti nella procedura di mediazione cui può aver accesso ciascun partecipante come previsti dalla riforma "Cartabia".
Si tratta di rilevanti incentivi.
In particolare:
E' raddoppiata l'esenzione dall'imposta di registro per i verbali di accordo. Ora è sino a 100.000 euro (in precedenza era di 50.000 euro)
Il credito di imposta sulle indennità di mediazione ora è sino a 600 euro in caso di esito positivo e sino a 300 euro in caso di esito negativo della mediazione.
Inoltre, solo nei casi di mediazione obbligatoria, è previsto il credito di imposta sino a 600 euro in caso di esito positivo e sino a 300 euro in caso di esito negativo sul compenso all'avvocato per l'opera prestata in mediazione.
Da ultimo in caso di esito positivo e di estinzione della causa per le mediazioni delegate dal giudice, è previsto il credito di imposta per il contributo unificato versato in causa sino ad un massimo di euro 518,00
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TIPO DI DOCUMENTO |
ESENZIONI |
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Documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione |
sono tutti ESENTI dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura |
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Verbale di accordo |
ESENTE dall'imposta di registro sino al valore di 100.000 euro. Se superiore l'imposta è dovuta per l'eccedenza |
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Credito di imposta |
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ESITO |
INDENNITA' DI MEDIAZIONE |
COMPENSO AVVOCATO |
LIMITE COMPLESSIVO |
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CONTRIBUTO UNIFICATO |
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se c'è accordo - esito positivo |
sino ad euro 600 sulle indennità di mediazione corrisposte all'organismo |
solo nei casi di mediazione obbligatoria sino ad euro 600 sul compenso corrisposto all'avvocato |
i crediti di imposta delle due colonne a sinistra sono utilizzabili nel limite di euro 600 per procedura e fino ad euro 2.400,00 complessivi annui per le persone fisiche e 24.000,00 per le persone giuridiche |
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sino a 518,00 euro sul contributo unificato versato, nel caso di estinzione del giudizio a seguito dell'accordo di mediazione |
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se NON c'è accordo - esito negativo |
sino ad euro 300 sulle indennità di mediazione corrisposte all'organismo |
solo nei casi di mediazione obbligatoria sino ad euro 300 sul compenso corrisposto all'avvocato |
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nulla |

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