Mediazione da rifare se attivata prima dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione ex art. 648 in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Partecipazione in mediazione, quando è possibile delegare un rappresentante?
I “giustificati motivi”
Molto frequentemente viene chiesto quali siano i giustificati motivi in presenza dei quali le parti possono delegare un rappresentante a partecipare agli incontri di mediazione ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010 comma 4.
Corte di appello di Napoli, sentenza 586 del 2 febbraio 2024
In estrema sintesi, la sentenza in questione riguarda un ricorso in appello in cui viene anche contestata la censura sulla inammissibilità dell'atto di gravame e si esamina un'eccezione sollevata dalla difesa della parte appellata riguardante l'improcedibilità dell'appello derivante da presunti vizi nella procedura di mediazione con riferimento alla comunicazione della mediazione via PEC all'avvocato anzichè alla parte personalmente
Cosa sono le indennità di mediazione per il primo incontro?
Sono le indennità di mediazione per l'attività del primo incontro. Sono composte dalle spese di avvio + le spese di mediazione.
Per depositare una domanda di mediazione sono dovute sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro?
Sì, sono previsti come inderogabili dall'art. 28 e dall'art. 34 dm 150/2022 (vedi tabella qui)
Le spese di mediazione di primo incontro si aggiungono quindi alle eventuali spese di mediazione previste dalle tariffe?
No. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo al primo incontro o si prosegua oltre il primo incontro, gli importi già versati a titolo di spese di mediazione di primo incontro (non le spese di avvio) vengono detratti da quelli di cui alla tariffa (vedi tariffa)
Es. per una mediazione obbligatoria di valore pari ad euro 23.000
Costi per attivare la mediazione: spese avvio € 73,20 + spese di mediazione 1° incontro € 117,12 = tot. € 190,32
Accordo al 1° incontro o prosecuzione oltre primo incontro: € 429,44 - € 117,12=tot. € 312,32
Sono dovuti aumenti in caso di esito positivo?
Sì.
Se l'accordo è raggiunto al primo incontro è previsto un aumento pari al 10% sul residuo degli importi come da tariffa.
Nell'esempio sopra l'aumento sarebbe, quindi, di euro: 31,23 (10% di euro 312,32)
Se l'accordo è raggiunto ad un incontro successivo la primo è previsto un aumento pari al 25% sul residuo degli importi come da tariffa
Nell'esempio sopra l'aumento sarebbe di euro: 78,08 (25% di euro 312,32)
Se la parte invitata in mediazione non partecipa sono dovuti altri importi oltre a quanto già versato?
No, null'altro è dovuto
Se la parte invitata in mediazione partecipa ma al primo incontro non si trova l'accordo, sono dovuti altri importi oltre a quanto già versato?
No, null'altro è dovuto
La parte invitata in mediazione quali costi deve sostenere per partecipare?
Esattamente gli stessi di quelli sostenuti dalla parte istante. Quindi per partecipare ad una mediazione la parte invita deve corrispondere le spese di avvio + le spese di mediazione di primo incontro (vedi tabella)
E' possibile avere qualche dettaglio in piu'?
Esiste un calcolatore online?
Si' clicca qui
Indennita' e spese per il primo incontro
1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltre alle spese vive.
2. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del
mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresi' dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati
dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte e' priva di
propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresi' dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, l'indennita' di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Tribunale di Modena - Dott. Michele Cifarelli - ordinanza del 22/01/2024
Interessante ordinanza del Tribunale di Modena secondo cui in caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in una materia ricompresa fra quelle di cui all'art. 5 d.lgs 28/2010, la mediazione deve essere attivata dall'opponente e non dall'opposto.
Siamo chiusi dal 2 al 5 gennaio compresi.
I depositi di nuove domande di mediazione effettuati nel periodo di chiusura verranno elaborati dal giorno 8 gennaio 2024

